Bancarotta documentale: amministratore formale e dolo generico (Cass. pen. Sez. V n. 9800 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assunzione solo formale della carica di amministratore di una società poi dichiarata insolvente non comporta l’automatica esenzione da responsabilità per i reati di bancarotta documentale, fraudolenta o semplice, poiché l’amministratore è il diretto destinatario dell’obbligo di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili. Nemmeno può, però, automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa sulla sola base della carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. In ossequio al principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma 1, Cost., è necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture. Nella bancarotta fraudolenta documentale cd. generica di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., il dolo generico ricorre quando l’amministratore formalе abbia abdicato ai propri obblighi, essendosi rappresentato la significativa possibilità di una tenuta fraudolenta della contabilità da parte dei gestori di fatto e avendo ciononostante omesso i poteri-doveri di vigilanza e controllo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 e 237 L.F., ha rideterminato la pena. Il reato era stato commesso nella qualità di amministratore unico di una società cooperativa, dichiarata insolvente.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: la violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per mutamento della composizione del collegio rispetto a quello dinanzi al quale si era svolta l’istruttoria; il vizio di motivazione circa la consapevolezza dell’imputato, pacificamente amministratore “testa di legno”, dello stato di irregolare tenuta delle scritture; l’omessa risposta al motivo di gravame sulla derubricazione da bancarotta fraudolenta a semplice.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando tutti i motivi infondati. Sul primo, i giudici di merito si sono attenuti al diritto vivente secondo cui il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere prove nuove o la rinnovazione di quelle già assunte, ma la facoltà di richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la previa indicazione dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 41736 del 30.05.2019). Onere cui la difesa non ha adempiuto, con conseguente esclusione della nullità assoluta.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’assunzione solo formale della carica non comporta automatica esenzione da responsabilità, essendo l’amministratore destinatario dell’obbligo derivante dall’art. 2932 cod. civ. (Sez. V n. 43977 del 14.07.2017). Se l’amministratore formale delega ad altri la tenuta della contabilità, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati, eventualmente in forza dell’art. 40, comma 2, cod. pen. (Sez. V n. 36870 del 30.11.2020).

Simmetricamente, però, non può automaticamente affermarsi la responsabilità dolosa sulla base della mera carica e dell’elemento materiale: in ossequio all’art. 27, comma 1, Cost., è necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture (Sez. V n. 44666 del 04.11.2021). Nella bancarotta fraudolenta documentale generica, il dolo generico non richiede che l’amministratore formale si sia rappresentato gli specifici interventi altrui, ma che abbia abdicato ai propri obblighi pur rappresentandosi la significativa possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità, omettendo i poteri-doveri di vigilanza. L’assunzione formale della carica è un importante indizio, suscettibile di trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico.

La sentenza impugnata ha ancorato il riconoscimento del dolo generico ad evidenze decisive: l’imputato, sin dall’inizio del mandato, si è consapevolmente disinteressato della gestione della cooperativa, avendo gli amministratori di fatto proposto di assumere formalmente la carica dietro pagamento di una retribuzione. Egli si è rappresentato la significativa possibilità di una tenuta delle scritture non idonea alla ricostruzione del patrimonio e, ciononostante, ha agito, aderendo all’evento (Sezioni Unite n. 38343 del 24.04.2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 468 c.p.p.

Tutte le 26 sentenze sull'art. 468 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *