Concorso esterno e fibrillazione del sodalizio mafioso: superamento del principio Demitry (Cass. pen. Sez. VI n. 11491 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso esterno in associazione mafiosa, il principio della cd. fibrillazione del sodalizio — secondo cui l’area di configurabilità del concorso esterno sarebbe consustanziale ai periodi di crisi dell’organizzazione — deve ritenersi superato. Ciò che rileva è l’individuazione, da parte dell’agente, di un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario al sodalizio, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. costituisce reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata: la modifica della compagine sociale o dell’organo amministrativo mediante fittizia intestazione di quote a terzi può determinare una nuova apparenza e lo slittamento del momento consumativo, purché strumentale all’elusione di una misura di prevenzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, decidendo in grado di appello avverso sentenza emessa all’esito di rito abbreviato, ha ribadito la responsabilità di tre imputati per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen.), concorso esterno nella medesima associazione, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con minaccia o violenza ed estorsione tentata e consumata, riducendo le pene inflitte in primo grado.
Le condotte si collocano nel contesto della cosca mafiosa egemone nel territorio catanese, di cui due imputati sono stati riconosciuti partecipi, mentre il terzo ha fornito un contributo, ritenuto consapevole e fattivo, in favore dell’organizzazione, pur non facendone parte. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei primi due imputati, in larga parte fondati su motivi improponibili in sede di legittimità o manifestamente infondati, e ha rigettato quello del terzo, accogliendo solo parzialmente le censure di quest’ultimo con alcune integrazioni motivazionali.
Quanto al primo ricorrente, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione ha orizzonte circoscritto: esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, non potendo integrare vizio di legittimità la prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 1997). I motivi, pur evocanti vizi di legge e motivazione, contestavano in realtà il quadro probatorio.
In ordine al delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., la Corte ha confermato che trattasi di reato istantaneo ad effetti permanenti, suscettibile di assumere natura plurima o frazionata, richiamando Sez. 2 n. 17035 del 2022, Sez. 2 n. 11881 del 2018 e Sez. 6 n. 10024 del 2008. Essendo lo scopo perseguito quello di consentire l’elusione di misure ablatorie in sede di prevenzione, la decisione di merito si è posta nel solco di un orientamento consolidato. Sulla estorsione è stato richiamato il principio di Sez. U n. 29541 del 2020, secondo cui la consapevolezza di agire per soddisfare una pretesa non giudizialmente tutelabile incide sull’elemento soggettivo, segnando il discrimine rispetto al delitto di cui all’art. 393 cod. pen.
Circa l’aggravante del carattere armato, la Corte ha ricordato la sufficienza di una prova attenuata per le cd. mafie storiche (Sez. 2 n. 22899 del 2022) e ha confermato la statuizione, risultando che il ricorrente disponeva personalmente di armi comuni da sparo.
Con riguardo al terzo imputato, la Corte ha giudicato la motivazione di appello corretta ma in parte sintetica, richiedendo integrazioni. Ha chiarito che il principio della fibrillazione dell’associazione, enfatizzato da Sez. U n. 16 del 1994, è stato successivamente abbandonato da Sez. U n. 22327 del 2002 e Sez. U n. 33748 del 2005: rileva oggi il contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, anche solo occasionale, con effettiva rilevanza causale. Sul tema della prevedibilità ex art. 7 della Convenzione EDU, la Corte ha osservato che le statuizioni della Corte di Strasburgo (decisione Corte EDU 14 aprile 2015, Contrada c. Italia) non tengono conto del ruolo dell’art. 110 cod. pen., previsione di ordine generale suscettibile di combinarsi con ciascuna fattispecie precettiva nel rispetto dei principi di legalità e tassatività (Sez. 1 n. 36509 del 2018; Sez. 1 n. 26686 del 2019). Le condotte ascritte, di natura eterogenea e protratte dal 2013 al 2018, si inscrivono appieno nel paradigma del concorso esterno anche nell’interpretazione più rigorosa. Il quinto motivo, vertente sulle ipotesi subordinate di cui agli artt. 378 o 418 cod. pen., è stato dichiarato improponibile per violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stato tempestivamente formulato in appello.
Nota della Redazione
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