Particolare tenuità esclusa per i reati contro pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI n. 11495 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, quando il fatto sia stato commesso dopo l’entrata in vigore del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019, n. 77. L’esclusione di specifici titoli di reato dall’ambito applicativo dell’istituto, in quanto sfavorevole all’agente, opera solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25 Cost. La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non è riconducibile al modello della sentenza predibattimentale ed è appellabile nei limiti di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen., ritenendo il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia, denunciando la violazione di legge per essere stata applicata la causa di non punibilità a un delitto ostativo.
Disposta la trattazione scritta, il ricorso è pervenuto all’esame della Sez. VI della Corte di cassazione, che ha accolto l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 131-bis cod. pen. Nella formulazione originaria, introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, la norma individuava i criteri di valutazione della particolare tenuità senza riferirsi a specifiche fattispecie di reato. Il d.l. n. 53 del 2019 ha poi modificato il comma 2, stabilendo che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 è nuovamente intervenuto in materia, modificando il comma 1 e inserendo un nuovo comma 3, che elenca i reati per cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, tra cui quelli sopra indicati; l’inserimento del comma 3 ha comportato la soppressione dell’inciso precedentemente collocato nel comma 2.
Nel caso esaminato, il reato risulta commesso in data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 53 del 2019. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 30 del 2021 e n. 156 del 2020), secondo cui la deroga al criterio generale basato sull’entità della pena rientra nella scelta del legislatore, che esclude specifici titoli di reato perché il bene giuridico protetto è meritevole di speciale protezione. Tale innovazione, sfavorevole all’agente, ha effetto solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, in applicazione del principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost.
Pertanto, poiché il reato è espressamente escluso dal perimetro applicativo dell’istituto ed è stato commesso dopo l’entrata in vigore della norma, l’offesa non poteva essere ritenuta di particolare tenuità. La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata con rinvio.
La Corte affronta inoltre il profilo della qualificazione della sentenza impugnata. Richiamando le Sezioni Unite n. 3512 del 2021 (Lafleur), afferma che la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non è riconducibile al modello dell’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile. Nel caso di specie il giudice, dopo la costituzione delle parti, ha dichiarato l’assenza dell’imputato ed ha deciso a seguito della richiesta concorde delle parti: la fase degli atti preliminari era già conclusa. Il rinvio è stato quindi disposto innanzi alla Corte di appello di Brescia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 341-bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale
- Art. 469 c.p.p. – Proscioglimento prima del dibattimento