Pensione privilegiata: domanda amministrativa e inammissibilità per patologia non dedotta (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 336 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e della relativa pensione privilegiata è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c., per la patologia mai indicata nella domanda amministrativa, dovendo sussistere esatta coincidenza tra domanda amministrativa e domanda giudiziale sotto il profilo del petitum e della causa petendi. La sussistenza del nesso di causalità tra infermità e servizio costituisce la condizione fondamentale per accedere al trattamento privilegiato e deve essere provata dal ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, evenienza ravvisabile anche nelle patologie di natura endogeno-costituzionale, purché il fatto di servizio abbia inciso in modo necessario sul decorso della malattia.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza collocato in quiescenza, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità — gli esiti di un pregresso intervento di timpanoplastica sinistra con otite cronica colesteatomatosa e una stenosi mitralica trattata con sostituzione valvolare — e la conseguente pensione privilegiata, con decorrenza dal collocamento in quiescenza.
L’INPS aveva rigettato l’istanza amministrativa, uniformandosi ai pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, che avevano escluso la dipendenza della patologia cardiaca dal servizio. Di qui il giudizio, nel quale l’Istituto ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la patologia dell’orecchio, mai indicata nella domanda amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare, rilevata d’ufficio e sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.c. Dai documenti emerge la non coincidenza tra la domanda amministrativa di pensione privilegiata, presentata in via cartacea all’Amministrazione datoriale e in via telematica all’INPS nel dicembre 2016, e la domanda giudiziale. La patologia dell’orecchio sinistro è stata dedotta per la prima volta con il ricorso.
La condizione della previa decisione amministrativa presuppone, sotto il profilo logico e giuridico, un’esatta coincidenza tra domanda amministrativa e domanda giurisdizionale, quanto a petitum e causa petendi. La fattispecie ricade nell’art. 167, co. 2, d.P.R. 1092/1973, che impone al dipendente cessato dal servizio di indicare nella domanda tutte le infermità per cui richiede il trattamento, come confermato dall’art. 168. Per tale patologia, pertanto, il ricorso è inammissibile.
La Corte esclude inoltre che possa invocarsi il principio dell’unicità dell’accertamento introdotto dall’art. 12 d.P.R. 461/2001, poiché il procedimento di riconoscimento della causa di servizio si è svolto sotto la disciplina previgente, che demandava l’accertamento definitivo al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ex art. 166 d.P.R. 1092/1973. Il verbale della Commissione medico ospedaliera del 2001 non è dunque idoneo a configurare un pronunciamento definitivo ai fini della pensione privilegiata.
Nel merito, quanto alla patologia cardiaca, la Corte richiama l’art. 67 d.P.R. 1092/1973 e l’art. 64, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. Il giudizio medico-legale del Collegio medico legale distaccato presso la Sezione, che ha ricondotto la stenosi mitralica a un reumatismo articolare acuto da infezione streptococcica contratta in epoca pre-arruolamento, è ritenuto attendibile e congruamente motivato.
Il punto controverso è se l’infezione streptococcica sia insorta prima o dopo l’arruolamento. La Corte reputa più convincente la tesi del Collegio: anche a volere collocare l’insorgenza dopo l’arruolamento, parte ricorrente non ha allegato né provato fatti di servizio del periodo 1981-1984 idonei a svolgere un ruolo concausale, riferendosi le condizioni di gravosità al servizio svolto dopo il 1987. Il ricorso è quindi rigettato per la patologia cardiaca e compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c., alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia.
Nota della Redazione
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