Giudizio di ottemperanza a sentenza del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 450 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche quando il giudicato da eseguire si sia formato su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. L’inerzia dell’Amministrazione, se non contestata, integra il presupposto per l’ordine di esecuzione e per la nomina anticipata del commissario ad acta. La natura seriale dell’inottemperanza, connotata da plurime condanne rimaste inevase a carico dell’Erario, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica delle responsabilità erariali.
Il Fatto
Parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un compenso accessorio, oltre interessi legali. Il titolo è stato attestato conforme all’originale e notificato al Ministero soccombente a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi, e la nomina immediata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito depositando una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui attesta l’invio della sentenza per l’esecuzione, senza però provare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata al Ministero presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
Il punto qualificante attiene all’applicabilità di tale termine al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro. Il Collegio afferma che il termine opera anche in questa ipotesi, trattandosi comunque di azione esecutiva promossa in danno dell’Amministrazione.
Nel merito, non risulta contestata l’omissione dell’ottemperanza. La nota depositata dall’Amministrazione non fornisce prova dell’avvenuto pagamento, limitandosi ad attestare l’invio della sentenza per l’esecuzione. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni. La ricorrente dovrà avvisare tempestivamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico incaricato in connessione con i compiti istituzionali.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine rilevato il carattere non isolato dell’inerzia, inserita in un contenzioso seriale per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale al personale assunto a tempo determinato, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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