Ricorso inammissibile per esposizione carente dei fatti e dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 20519 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non esponga in modo adeguato i fatti di causa, omettendo la causa petendi del credito, le ragioni dell’opposizione, le ragioni della mancata istruzione e della decisione di primo grado e di appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non riporta, neppure sommariamente, i capitoli di prova, rendendo impossibile al giudice di legittimità la valutazione della decisività. Il motivo che denuncia l’omessa pronuncia è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, essendo la domanda stata delibata per implicito. La definizione del giudizio con decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, in assenza di adeguata interlocuzione sui punti qualificanti, giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società di vigilanza chiese e ottenne dal Tribunale di Taranto un decreto ingiuntivo, per oltre sedicimila euro, per prestazioni di sorveglianza svolte in favore di una società operante nel settore degli impianti. L’ingiunta propose opposizione e il Tribunale revocò il monitorio, rigettando tutte le ulteriori domande, incluse quelle a titolo di arricchimento senza causa.
La società creditrice propose appello; la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, rigettò il gravame. Avverso tale sentenza la ricorrente propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la controricorrente replicò. Il ricorso fu avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata di inammissibilità e, su richiesta della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., fu fissata l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e censura la mancata attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni del legale rappresentante della controricorrente, oltre alla mancata ammissione delle prove testimoniali. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna parziale e su quella di arricchimento senza causa.
La Corte condivide le ragioni di inammissibilità della proposta di definizione accelerata. Il ricorso è privo di adeguata esposizione dei fatti di causa e non riporta una sufficiente esplicazione delle ragioni della decisione impugnata. Quanto alla prova testimoniale, il ricorrente non riporta i capitoli di prova, rendendo impossibile la valutazione sulla decisività.
Sul secondo mezzo, il Collegio rileva che non è stata colta la ratio decidendi. La domanda di condanna parziale è stata delibata per implicito, avendo la Corte territoriale rilevato il difetto di prova del credito; la domanda ex art. 2041 cod. civ. è stata rigettata perché la pronuncia di rigetto di primo grado non era stata adeguatamente censurata con l’appello. Non può quindi configurarsi l’omessa pronuncia.
La Corte esamina la memoria della ricorrente e la ritiene non idonea a incrinare le ragioni esposte. La doglianza sulla mancata specifica riproposizione delle istanze istruttorie è inconferente, poiché la pagina del ricorso richiamata è carente rispetto all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come vigente al momento della proposizione del ricorso, notificato dopo il 1° gennaio 2023, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. La definizione conforme alla proposta di definizione accelerata, senza adeguata interlocuzione sui punti qualificanti e con riproposizione di argomentazioni già disattese nel merito, comporta la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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