Riscossione: disconoscimento generico delle copie e prescrizione decennale dei tributi (Cass. civ. Sez. V n. 20691 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia è inefficace se formulata in modo generico e preventivo: essa deve indicare in modo chiaro e circostanziato il documento contestato e gli aspetti per i quali se ne assume la difformità dall’originale. Il relativo disconoscimento, inoltre, non vincola il giudice, che può apprezzare l’efficacia rappresentativa della copia e accertarne la conformità anche per presunzioni. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nel termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione l’estinzione quinquennale prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., perché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario. In tema di IVA a credito, l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su presupposte cartelle di pagamento. La decisione di prime cure aveva disatteso l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1062/2022, rigettava l’appello, confermando il primo grado.

Il giudice del gravame riteneva la contestazione di non conformità agli originali delle copie prodotte formulata in maniera preventiva e generica, e quindi inconcludente; considerava inoltre non perfezionata la prescrizione dei crediti erariali e camerali, applicando l’ordinario termine decennale, e riteneva estinto per prescrizione il diritto al rimborso del credito IVA dell’anno 2007. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ. e dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il disconoscimento delle copie fotostatiche fosse stato preciso e puntuale. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la specificità della contestazione era solo autoproclamata e non veniva censurato in modo pertinente il rilievo del giudice del gravame sulla sua genericità.

La Corte richiama il principio, reiteratamente affermato, secondo cui la contestazione della conformità all’originale non può avvenire con clausole di stile, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato (tra le altre, Cass. n. 16557 del 2019, Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 29993 del 2017). Il disconoscimento, inoltre, non vincola il giudice, che può accertare la conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 1324 del 2022, Cass. n. 14950 del 2018).

Il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e la violazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha escluso l’accoglimento: alla notifica delle cartelle avevano fatto seguito avvisi di intimazione e una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, non impugnati. Poiché l’atto in contestazione risultava notificato il 5 settembre 2019, alcuna prescrizione, nemmeno quinquennale, si era perfezionata tra l’ultimo atto interruttivo del 4 dicembre 2017 e la comunicazione preventiva.

Il terzo motivo sosteneva l’applicabilità del termine quinquennale anche ai tributi erariali. La Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, ribadendo che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, non operando l’estinzione quinquennale (Cass. n. 33213 del 2023). Il quarto motivo, sulla compensazione del credito IVA quale causa interruttiva della prescrizione, è stato dichiarato inammissibile, perché sollecitava un riesame di merito e pretermetteva il regime tributario dell’IVA a credito (Cass. n. 35717 del 2022, Cass. n. 9941 del 2015).

Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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