Correzione errore materiale inammissibile se la statuizione è voluta (Cass. civ. Sez. III n. 25354 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione dell’errore materiale disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c. è funzionale a emendare la sola fortuita e involontaria discrepanza tra il pensiero del giudice, espresso in motivazione, e la sua materiale trascrizione grafica, senza consentire di rimettere in discussione la portata precettiva o la correttezza giuridica della decisione. Qualora la statuizione impugnata esprima una scelta consapevole e giuridicamente coerente, la richiesta di correzione è inammissibile. La cassazione senza rinvio per originaria improponibilità della domanda principale, disposta ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., travolge integralmente le sentenze di merito e i relativi capi sulle spese, sicché la Corte ha il potere-dovere di procedere d’ufficio a una nuova e autonoma liquidazione delle spese di tutte le fasi, regolate secondo la soccombenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal rilascio, da parte di una compagnia assicurativa, di due polizze fideiussorie a garanzia di contributi pubblici erogati ai sensi della legge n. 488/1992. Revocate le agevolazioni, l’agente della riscossione notificava alla società una cartella esattoriale per il recupero delle somme.
La società proponeva opposizione dinanzi al giudice ordinario, evocando il Ministero e, in via di manleva e regresso, la società garantita e i coobbligati. Il Tribunale rigettava l’opposizione e le domande di regresso; la Corte d’appello dichiarava inammissibile per tardività l’appello verso il Ministero e rigettava nel merito il gravame. Investita il ricorso per cassazione, la Corte, con una precedente ordinanza, cassava senza rinvio il capo relativo alla domanda principale e accoglieva il motivo sulla domanda accessoria, condannando la ricorrente alle spese dell’intero giudizio. La società ha quindi chiesto la correzione di quello che assume essere un errore materiale nella statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile la memoria depositaria del Ministero. Il costante insegnamento richiede, in capo alla parte intimata che voglia partecipare alla fase scritta, il tempestivo e formale controricorso ai sensi dell’art. 370 c.p.c. La sua assenza preclude il deposito di memorie illustrative dell’art. 380-bis.1 c.p.c., sottraendole al thema decidendum.
Nel merito, la doglianza è manifestamente infondata. Il rimedio straordinario della correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. mira a emendare una fortuita e involontaria discrasia tra il pensiero del giudice e la sua trascrizione grafica, senza possibilità di rimettere in discussione la portata precettiva della decisione.
La Corte esclude qualsiasi divergenza involontaria. L’ordinanza precedente, rilevando d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda principale per difetto di legittimazione processuale passiva, aveva cassato senza rinvio la sentenza impugnata: la caducazione delle pronunzie di merito ha travolto integralmente i capi sulle spese ivi contenuti.
Venuto meno l’intero quadro decisionale di merito, la Corte aveva il potere-dovere di procedere d’ufficio a una nuova, autonoma e integrale liquidazione delle spese di tutte le fasi, regolate secondo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e con applicazione discrezionale dei parametri del d.m. n. 147/2022. La quantificazione nel dispositivo, anziché il rinvio alle sentenze caducate, è dunque corretta applicazione delle regole del rito. L’istanza è dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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