Inadempienze reciproche e doppia conforme precludono il riesame in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 25340 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa dell’alterazione del sinallagma contrattuale. Siffatto giudizio è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ovvero, alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., se non vi è stato omesso esame circa un fatto decisivo e controverso. La parte non può rimettere in discussione con il ricorso per cassazione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito. Le doglianze di merito sono inoltre precluse, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ove ricorra la doppia conforme.

Il Fatto

Una società appaltatrice, in proprio e quale capogruppo mandataria di un’associazione temporanea di imprese, si era aggiudicata un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere stradali. Il contratto, sottoscritto nel 2006, prevedeva la consegna del progetto esecutivo entro novanta giorni e la sua elaborazione sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante.

Riscontrate carenze del progetto definitivo, l’appaltatrice ne aveva rappresentato la necessità di sanatoria prima di sviluppare l’esecutivo. L’amministrazione provinciale aveva invece avviato la procedura di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatrice per pretesa mancata presentazione del progetto esecutivo nei termini, non ne aveva approvato l’elaborato e aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento. La società aveva quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di risoluzione e per la condanna della Provincia al risarcimento dei danni. Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato le domande; la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, con i quali la ricorrente denunciava la violazione delle norme sull’appalto e sul progetto definitivo e contestava la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il Collegio ha qualificato tali censure come doglianze di merito, attinenti al piano del giudizio di fatto cui la Corte territoriale aveva atteso.

Il principio richiamato è quello secondo cui, in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito deve comparare il comportamento complessivo delle parti per individuare le violazioni maggiormente rilevanti e causa dell’alterazione del sinallagma. Tale giudizio è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, salvo, nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (Cass. 9.6.2010, n. 13840).

La Corte ha quindi escluso che nella specie ricorresse alcuna delle figure di anomalia motivazionale rilevanti alla luce di Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014, e ha ritenuto l’iter motivazionale della Corte distrettuale ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. Ha ribadito che la parte non può rimettere in discussione in Cassazione, con una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito, essendo la revisione degli accertamenti di fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. ord. 7.12.2017, n. 29404).

La Corte ha aggiunto che le doglianze di merito sono, a rigore, precluse dall’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, per la doppia conforme registrabile nella specie: la Corte territoriale aveva premesso al rigetto dei motivi d’appello che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme sulla valutazione delle prove. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia sulla domanda di recesso, il Collegio ha ricordato che tale vizio, configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve escludersi in presenza di una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni (Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360).

Il quinto e il settimo motivo, incentrati sugli effetti caducatori dell’art. 336 cod. proc. civ., sono stati dichiarati inammissibili per la declaratoria di inammissibilità dei motivi presupposti. Il sesto motivo, relativo all’art. 2041 cod. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile: la ricorrente non aveva censurato la prima ratio, ossia la genericità del motivo d’appello, e quando la decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes (Cass. ord. 10.8.2017, n. 19989; Cass. 17.7.2007, n. 15952; Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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