Ricorso per cassazione inammissibile per violazione di chiarezza e sinteticità (Cass. civ. Sez. II n. 26150 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non risponda ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata, prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., è inammissibile. Il dovere di specificità e autosufficienza impone al ricorrente di selezionare i profili di fatto e di diritto e di offrire al giudice di legittimità una rappresentazione concisa della vicenda e delle questioni, non potendo la Corte supplire alle lacune espositive. Il motivo che si risolva nella mescolanza di mezzi eterogenei o in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito è inammissibile, perché introduce un nuovo giudizio di fatto, estraneo ai fini del giudizio di legittimità.

Il Fatto

I ricorrenti, originari attori in una causa possessoria relativa a una striscia di terreno, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 294/2022, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello contro la decisione di primo grado, reiettiva della domanda di reintegrazione nel possesso. La domanda riguardava un preteso spoglio realizzato da un ufficiale giudiziario in esecuzione di provvedimenti di reintegrazione adottati in favore dei controricorrenti.

La Corte d’Appello aveva rilevato la carenza del requisito di specificità dei motivi di gravame ex art. 342 cod. proc. civ., per la presenza di critiche generiche e assertive e per l’assenza di censure sugli argomenti cardine della decisione di primo grado, non essendo stata dedotta la caducazione dei titoli esecutivi posti a fondamento dell’operato dell’ufficiale giudiziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni. Richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, esclude qualsiasi incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio, poiché la proposta non ha funzione decisoria né la decisione in camera di consiglio costituisce fase autonoma di riesame della proposta stessa. Rileva inoltre che il ricorso è stato notificato a uno degli intimati mediante trasmissione a un indirizzo di posta elettronica dell’ufficio: si tratta di notifica nulla, non inesistente, ma la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. non va disposta, poiché l’evidente ragione di inammissibilità del ricorso e il principio di ragionevole durata del processo impongono di definire con immediatezza il procedimento.

Nel merito, il ricorso, esteso per oltre cento pagine, non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ. e chiariti da giurisprudenza consolidata. Il Collegio richiama l’orientamento per cui il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze: l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni e comporta la declaratoria di inammissibilità, in contrasto con l’obiettivo del processo di assicurare effettiva tutela nel rispetto dei principi del giusto processo.

I “motivi preliminari” e i motivi di ricorso si risolvono in una giustapposizione confusa di allegazioni di fatto e contestazioni prive di preciso richiamo normativo al decisum impugnato, oltre che in un invito a un nuovo giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità secondo Sezioni Unite n. 24148 del 25 ottobre 2013. Il primo motivo, per la sovrapposizione di mezzi eterogenei, richiederebbe un inesigibile intervento integrativo della Corte.

La doglianza di nullità della sentenza per essere stata redatta da un giudice ausiliario è inammissibile: la Corte costituzionale n. 41 del 25 gennaio 2021 ha sì dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge n. 98 del 2013, ma ha ribadito la legittimità dei collegi d’appello con non più di un giudice ausiliario, come nella specie, e questa Corte con ordinanza n. 6042 del 2024 ha confermato che la stesura del provvedimento è riferibile all’intero organo giudicante. Il terzo motivo, formulato sul testo non più vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., trascura la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione affermata da Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014. Seguono la condanna alle spese, quella ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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