Notifica del ricorso mai effettuata e inammissibilità della rinnovazione nel processo amministrativo (TAR Campania n. 5483 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso depositato senza che sia stata compiuta alcuna attività di notificazione all’Amministrazione intimata è irricevibile, perché il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione resta consumato senza che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. La costituzione in giudizio del convenuto, intervenuta dopo la scadenza di quel termine, costituisce un post-fatto inidoneo a determinare la reviviscenza di uno ius agendi ormai estinto. La rinnovazione della notificazione è ammessa solo quando esista un procedimento notificatorio materialmente avviato, ancorché nullo, ed è invece esclusa quando la notificazione manchi del tutto, non essendo invocabile lo strumento sanante dell’art. 291 cod. proc. civ. L’inesistenza della notificazione è configurabile non solo per mancanza materiale dell’atto, ma anche quando l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale in Napoli, aveva chiesto al Comune l’accesso alla documentazione formata dalla Polizia Locale, comprese le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso la dinamica dell’evento. L’istanza, presentata il 27 marzo 2026, non aveva ricevuto risposta, con conseguente formazione del silenzio-diniego in data 26 aprile 2026.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso avanti il TAR Campania per l’annullamento del silenzio e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli atti. Il Comune si costituiva dopo aver appreso dell’incardinamento del giudizio dalla consultazione del ruolo sul sito della Giustizia Amministrativa, eccependo l’inesistenza della notificazione del ricorso. Il ricorrente riconosceva l’errore materiale commesso in sede di deposito telematico — nel campo delle notifiche era stata inserita la ricevuta della notifica dell’istanza di accesso — e chiedeva la sanatoria per raggiungimento dello scopo o, in via gradata, l’autorizzazione alla rinnovazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico e riconosciuto dalla stessa difesa: nessuna notificazione del ricorso è mai stata compiuta, essendo stata caricata nel fascicolo telematico la ricevuta relativa a un atto diverso. Da qui la qualificazione della vicenda in termini di inesistenza del procedimento notificatorio, e non di mera nullità dello stesso.

La conseguenza è la decadenza dall’impugnazione. Il termine di trenta giorni decorreva dalla maturazione del silenzio-rigetto del 26 aprile 2026 e l’atto non è mai stato portato nella sfera di conoscibilità del Comune. La costituzione in giudizio dell’Amministrazione, avvenuta il 16 giugno 2026 a seguito dell’accesso al fascicolo telematico richiesto il 3 giugno 2026, si colloca oltre la scadenza e resta un post-fatto inidoneo a far rivivere il potere di impugnazione. La determinazione reiettiva, ancorché formatasi silenziosamente, è divenuta inoppugnabile.

Il Tribunale esclude poi la praticabilità della rinnovazione della notificazione. Questa presuppone la materiale esistenza di un procedimento notificatorio, sia pure affetto da nullità, ed è impredicabile quando nessuna notificazione risulta giammai essere stata compiuta. Il Collegio richiama in proposito TAR Umbria, Sez. I, 10 maggio 2023, n. 271, secondo cui il ricorso depositato senza essere stato prima notificato è inammissibile — recte, irricevibile — essendo la notifica inesistente e non sanabile con effetto retroattivo né attraverso la costituzione del convenuto né mediante rinnovazione. Sul punto è richiamata anche Cass., sez. lav., 9411/23, che esclude l’applicazione dello strumento sanante dell’art. 291 cod. proc. civ. quando l’atto sia stato restituito al mittente e la notificazione debba reputarsi meramente tentata, cioè omessa.

Il Collegio sottolinea infine che ammettere la rinnovazione in assenza di qualsiasi attività notificatoria violerebbe il principio per cui, nel processo amministrativo, il diritto di azione è sottoposto al termine decadenziale previsto dalla legge, a garanzia della stabilità degli effetti giuridici degli atti amministrativi. Richiamando TAR Lazio, Sez. I, 3 novembre 2022, n. 14363, si afferma che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, oltre che per mancanza materiale dell’atto, anche quando sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali per rendere riconoscibile un atto come notificazione. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda e della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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