Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28957 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di norme sull’interpretazione degli accordi collettivi, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: alla Corte è conferito non il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito. Resta riservata a quest’ultimo l’individuazione delle fonti del convincimento, la valutazione delle prove e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle idonee a provare i fatti in discussione. Non può quindi essere rimessa in discussione in sede di legittimità la qualificazione, operata dal giudice di appello, di un accordo come avente valenza annuale e non suscettibile di proroga tacita.
Il Fatto
Le lavoratrici, dipendenti dell’INPS provenienti per mobilità volontaria da altra amministrazione, percepivano un assegno ad personam (cd. assegno di garanzia), soggetto a riassorbimento. Con verbale di intesa tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell’11.10.2007 veniva pattuita la sospensione, per un anno, dell’assorbimento, con diritto dell’ente di recuperare le somme non riassorbite qualora entro un anno dalla firma non fosse intervenuto un accordo risolutivo.
Non raggiunto l’accordo, l’INPS avviava il recupero con trattenute in busta paga a partire da marzo 2019, dopo la lettera di richiesta di restituzione del 18.2.2019. Le lavoratrici chiedevano con ricorso ex art. 414 c.p.c. di dichiarare estinto per prescrizione decennale il diritto al recupero e di condannare l’ente alla restituzione delle trattenute. Il Tribunale di Pistoia rigettava il ricorso; la Corte d’Appello di Firenze, in riforma, dichiarava prescritto il diritto dell’INPS alla ripetizione per il periodo antecedente il 18.2.2009 e condannava l’ente alla restituzione delle somme trattenute a far tempo da febbraio 2019. Propone ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Secondo l’INPS, l’erogazione dell’indebito si sarebbe conclusa nel febbraio 2009, ultimo mese di versamento degli importi non spettanti in applicazione della sospensione, sicché il termine di prescrizione andrebbe individuato nel 1.3.2009 e sarebbe stato tempestivamente interrotto dalla comunicazione di recupero del 18.2.2019. L’ente sostiene inoltre che una proroga dell’accordo sarebbe stata realizzata per comportamento concludente e che la scadenza pattuita avrebbe natura ordinatoria e non perentoria.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, in adesione a quanto affermato da Cass. n. 25036/2025 e dalla successiva Cass. n. 27187/2025, nonché, per motivazioni parzialmente differenti, da Cass. n. 3636/2023. Muovendo dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34476/2019, il Collegio ricorda che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e di falsa applicazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Nel caso di specie la censura è diretta a richiedere, attraverso lo schermo della violazione delle norme sull’interpretazione degli accordi, un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito. Si sostiene infatti che l’accordo sia stato prorogato per fatti concludenti oltre l’anno di scadenza, mentre la Corte territoriale ha affermato la valenza annuale dell’accordo, senza possibilità di proroga tacita.
La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, come affermato tra le altre da Cass. n. 7921/2011: non viene conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare la correttezza logico-formale e giuridica della valutazione. Il profilo non può dunque essere rimesso in discussione in questa sede, con conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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