Inammissibile il ricorso sul trattamento retributivo dei precari A.T.A. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9695 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il motivo che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando il giudice d’appello abbia confermato la decisione di primo grado con una doppia ratio conforme, non superata da alcuna dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due pronunce, sicché opera il filtro dell’art. 348-ter cod. proc. civ.. La censura che, anziché dedurre un error in procedendo in relazione all’applicazione degli artt. 414 e 164 cod. proc. civ., proponga l’omesso esame di fatto, non coglie il decisum. Il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non è applicabile in concreto quando l’insufficienza delle allegazioni iniziali preclude al giudice di valutare la sussistenza delle dedotte disparità di trattamento. Il motivo che omette di riprodurre le deduzioni e gli atti rilevanti viola la regola di specificità e completezza dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti, lavoratori assunti dal Ministero dell’Istruzione con una pluralità di contratti a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. e docente, hanno agito in giudizio per ottenere l’accertamento della illegittimità dei termini apposti ai contratti, il risarcimento dei danni da reiterazione e la corresponsione degli scatti biennali previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980. Il Tribunale di Cremona, in parte dichiarata l’inammissibilità e la litispendenza, rigettava le domande per insufficienza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, lacune non colmate nel termine concesso.
La Corte d’appello di Brescia respingeva il gravame, condividendo la valutazione di inidoneità delle allegazioni iniziali e il carattere perentorio del termine per l’integrazione della domanda ex art. 164 cod. proc. civ.; riformava invece la decisione sulle spese, applicando la soccombenza dell’art. 91 cod. proc. civ. a tutti i ricorrenti e la condanna dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a quelli il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile. I lavoratori ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte rileva una pluralità di carenze. Anzitutto, essendo il giudizio di appello instaurato nel 2019, trova applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ., poiché la decisione territoriale non si è distaccata dal ragionamento del primo giudice e i ricorrenti non hanno dimostrato la diversità delle ragioni di fatto delle due pronunce, come richiesto da Cass. Sez. L n. 20994 del 2019, Cass. Sez. I n. 26774 del 2016 e Cass. Sez. II n. 5528 del 2014.
In secondo luogo, il motivo avrebbe dovuto dedurre un error in procedendo in relazione all’applicazione degli artt. 414 e 164 cod. proc. civ., e non un omesso esame di fatto. Il motivo, inoltre, non coglie il decisum: la Corte territoriale ha chiarito che non si discuteva di ricostruzione di carriera ma del riconoscimento di differenze retributive conseguenti all’anzianità di servizio in pendenza di rapporto a termine, per le quali occorreva precisare la natura delle supplenze e considerare il trattamento di miglior favore riconosciuto su alcuni istituti agli assunti a tempo determinato. Infine, il motivo omette di conformarsi alla regola di specificità e completezza dell’art. 366 cod. proc. civ., limitandosi a richiamare i documenti di primo grado senza riprodurre le deduzioni del ricorso introduttivo.
Anche il secondo motivo non si confronta con l’effettiva ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale non ha escluso l’applicazione del principio di non discriminazione — sul quale richiama Cass. Sez. U n. 22726 del 2022, Cass. Sez. L n. 7584 del 2022, Cass. Sez. L n. 20918 del 2019 e Cass. Sez. L n. 22558 del 2016 — ma ha escluso di potersi pronunciare sulla sussistenza delle dedotte discriminazioni e quindi sull’ambito di applicabilità della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ritenendo che l’insufficienza delle allegazioni iniziali precludesse tale valutazione.
Il terzo motivo è del tutto carente sul piano della specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., limitandosi ad allegare che il diverso giudizio concerneva altri periodi lavorativi. Tale asserzione avrebbe dovuto essere suffragata dalla riproduzione delle parti rilevanti degli atti, del tutto omessa, dovendosi rilevare che la statuizione di litispendenza non è stata impugnata in appello e risulta coperta dal giudicato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, secondo Cass. Sez. U n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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