Mansioni superiori, il giudice può riconoscere la qualifica intermedia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26285 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto il riconoscimento di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella rivendicata e quella attribuita dal datore di lavoro, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. La condizione è che il lavoratore abbia prospettato adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento delle mansioni della qualifica intermedia. Nel giudizio sull’assegnazione a mansioni superiori, l’onere di allegazione imposto dall’art. 414, n. 4, cod. proc. civ. è soddisfatto dall’indicazione dell’attività svolta, dalla descrizione del profilo di inquadramento e dalla specificazione del diverso profilo rivendicato, che concorre a individuare il petitum. Dedotte le mansioni svolte, il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre tali dati a raffronto con la contrattazione collettiva applicabile.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di un dipendente di un ente pubblico non economico, inquadrato nel livello A1 del contratto collettivo aziendale, all’inquadramento nel livello A2. Il lavoratore aveva chiesto in via principale il livello B1, ottenendo in primo grado il rigetto della domanda.

La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore svolgeva attività di coordinamento degli operatori addetti alla portineria, con autonomia operativa riconducibile al livello A2. Ha invece escluso il livello B1 per difetto del titolo di studio richiesto. Ha inoltre ritenuto ammissibile la domanda di inquadramento intermedio, perché le declaratorie di entrambi i livelli erano state prodotte sin dal ricorso introduttivo, con conteggi alternativi e richiesta finale della qualifica “secondo giustizia”. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe riconosciuto il livello intermedio A2 nonostante il difetto di allegazione, nel ricorso introduttivo, dei fatti necessari a fondare la domanda sulla qualifica mediana.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 22872/2013, Cass. n. 32138/2023): il giudice può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta e quella formale, senza ultrapetizione, purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto delle mansioni della qualifica intermedia.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente in primo grado aveva riportato le declaratorie sia del livello B1 sia del livello A2, prodotto conteggi alternativi per entrambe le qualifiche e chiesto nelle conclusioni la qualifica “secondo giustizia”. Ha quindi interpretato la domanda, pur orientata verso il livello B1, come comprensiva dell’istanza di riconoscimento del livello A2. Non è ravvisabile alcun vizio di ultra- o extra-petizione.

La Corte aggiunge che la denuncia di erronea interpretazione delle domande non investe il significato della norma, ma la sua applicazione concreta, apprezzabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 31546/2019, Cass. n. 34762/2024). Il Collegio osserva inoltre che dalle fasi del procedimento trifasico non deriva un onere di allegazione ulteriore, perché alla parte è riservata la prova dei fatti, non la loro valutazione giuridica. Dedotte le mansioni, il comparto e il livello, spetta al giudice il raffronto con la contrattazione applicabile (Cass. n. 4540/2018, Cass. n. 7641/2022, Cass. n. 25644/2023).

Il ricorso è respinto. La parte ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di € 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ. in caso di definizione conforme alla proposta (Cass. Sez. Un. n. 10955/2024, Cass. Sez. Un. n. 36069/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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