Opposizione al passivo: documenti utilizzabili anche con richiamo complessivo (Cass. civ. Sez. I n. 29427 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l. fall. sono utilizzabili ai fini della decisione quand’anche non siano stati individualmente indicati nell’atto di opposizione, ma fatti oggetto di richiamo complessivo e riassuntivo. L’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. non può essere inteso in senso così formale da imporre l’indicazione analitica di ciascun documento quando dal tenore degli scritti sia chiaro a quali atti, tra quelli già prodotti in sede di verifica, l’opponente intenda riferirsi. La pertinenza dei singoli documenti rispetto ai fatti da dimostrare costituisce il risultato ex post della valutazione del giudice di merito ex art. 116, comma 1, cod. proc. civ., e non un onere di illustrazione a pena d’inutilizzabilità. Il mandato professionale per attività di consulenza non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem e può essere provato in qualsiasi forma idonea, anche per testimoni o presunzioni.
Il Fatto
Uno studio associato di dottori commercialisti ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione del proprio credito per complessivi €. 84.142,34, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte su incarico della società poi fallita. La richiesta comprendeva una parte in prededuzione, per l’attività asseritamente svolta dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo, e una parte in collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis cod. civ.
Il tribunale ha rigettato l’opposizione. Da un lato ha escluso la prova di un incarico ad hoc per la preparazione della domanda di concordato, ritenendo insufficiente una lettera risalente al 2013. Dall’altro ha dichiarato inutilizzabili i documenti prodotti, perché non sarebbe stata illustrata la congruenza e l’attenenza delle singole produzioni alle competenze richiamate nel preavviso. Lo studio ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, trattati congiuntamente, sono fondati nei limiti esposti. Il decreto impugnato aveva ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti in violazione delle specificazioni in punto di prova richieste dall’art. 98 l. fall., perché non ne sarebbe stata illustrata la congruenza e l’attenenza.
La Corte corregge questa lettura. L’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. non può essere inteso in senso così formale da pretendere che l’opponente indichi ciascun documento quando sia chiaro, dal tenore degli scritti, a quali atti egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo. Richiamando Cass. n. 18909 del 2023, il Collegio ribadisce che i documenti depositati per la prima volta con il ricorso ex art. 98 l. fall. restano utilizzabili se fatti oggetto di richiamo complessivo, come affermato da Cass. n. 29282 del 2023 in una fattispecie relativa al credito di un legale per prestazioni giudiziali.
La pertinenza dei documenti rispetto ai fatti da dimostrare non deve essere illustrata nell’atto introduttivo, tanto meno a pena d’inutilizzabilità. Essa costituisce il risultato ex post della doverosa valutazione del giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., e della loro idoneità a dimostrare i fatti dedotti a fondamento della domanda o di un’eccezione.
Sul piano sostanziale, il Collegio ribadisce che il mandato professionale per attività di consulenza non deve essere provato con la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, perché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso. Il giudice, tenuto conto della qualità delle parti e della natura del contratto, può ammettere l’interessato a provare anche per testimoni o presunzioni l’intervenuta stipulazione. L’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 cod. civ. non riguarda il contratto di prestazione d’opera professionale ma solo la scrittura che lo contenga: la stipulazione anteriore al fallimento può essere provata prescindendo dal documento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio. Il professionista che intenda provare non la stipulazione ma il contenuto specificamente assunto dal contratto attraverso la scrittura privata ha invece l’onere di fornire, nelle forme dell’art. 2704 cod. civ., la prova della certa anteriorità della data, non bastando prove rivolte a un giudizio di mera verosimiglianza (cfr. Cass. n. 13943 del 2012; Cass. n. 21446 del 2023).
Quanto alla prova presuntiva, quando sia contestata l’instaurazione del rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrare l’avvenuto conferimento, anche per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, forniscano indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 1792 del 2017; Cass. n. 16316 del 2023). Il ricorso è pertanto accolto nei limiti esposti e il decreto cassato con rinvio al tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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