Spese CTU procedimento art 445 bis esonero art 152 disp att (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32590 del 14.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere delle spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali. Pertanto, a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., le spese di CTU non possono gravare sul soccombente nei cui confronti sussistano le condizioni per l’esonero previste dalla richiamata disposizione. Il principio trova applicazione anche nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis cod. proc. civ., nel quale le spese di consulenza tecnica non possono essere poste a carico del ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di legge, salvo che la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. Il giudice che oneri la parte esonerata difetta del relativo potere, con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di omologa ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ. dell’accertamento negativo del requisito sanitario per le prestazioni di cui alla legge n. 104 del 1992, ha posto a carico della ricorrente le spese di CTU. Il giudice del merito ha ritenuto che la norma invocata dalla parte riguardi esclusivamente le “spese, competenze ed onorari” sostenuti dall’altra parte e che, dettando una disciplina speciale, non sia suscettibile di applicazione analogica alle spese di consulenza.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003 e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. L’Inps ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del motivo per mescolanza di censure eterogenee e per omessa trascrizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., rimettendosi nel merito e chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione già oggetto di orientamento costante. Richiamando la propria giurisprudenza recente, i giudici di legittimità ribadiscono che l’onere delle spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae alla disciplina comune delle spese processuali.

Ne discende che le spese di CTU, a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non possono gravare sul soccombente nei cui confronti sussistano le condizioni per l’esonero. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti più recenti, citati a sostegno della continuità dell’indirizzo.

Il principio è confermato con specifico riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ.: le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.

La Corte ritiene il motivo ammissibile, essendo stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., e circoscritto alla sola statuizione in punto spese di CTU. Nel merito, il giudice del merito non si è attenuto al principio consolidato.

Il decreto impugnato ha onerato la ricorrente — pacificamente in possesso dei requisiti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. — delle spese della consulenza, in assenza di profili di manifesta infondatezza e temerarietà. Il Tribunale ha dunque esercitato un potere che non aveva, alla luce del tenore letterale della disposizione. Il provvedimento è pertanto cassato senza rinvio nella parte relativa alla liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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