Presunzione di riparto degli utili extrabilancio anche nelle interposizioni societarie plurime (Cass. civ. Sez. V n. 34888 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa opera anche quando il socio persona fisica non partecipi direttamente alla società accertata, ma solo indirettamente attraverso una o più società “filtro”. Il meccanismo probatorio non è neutralizzato dallo schermo della personalità giuridica e si estende a tutti i livelli di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine. Esso trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nel divieto di abuso del diritto, e non richiede il previo accertamento nei confronti delle società interposte.
Il Fatto
Nei confronti di una società per azioni venivano accertati, per l’anno di imposta 2011, ricavi non contabilizzati. La compagine societaria era articolata su più livelli: la società verificata era partecipata da una s.r.l. holding, a sua volta detenuta da una persona fisica e da un’ulteriore s.r.l., quest’ultima partecipata da altro soggetto. La società accertata definiva la lite in adesione e l’Amministrazione finanziaria notificava al socio persona fisica gli avvisi di accertamento per l’imputazione dei maggiori redditi.
Il ricorso del contribuente veniva rigettato in primo grado. La Commissione tributaria regionale, in appello, accoglieva invece la doglianza del socio in relazione all’avviso fondato sull’imputazione degli utili fuori bilancio, ritenendo preclusa l’operatività della presunzione perché il socio non partecipava direttamente alla società accertata. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso quanto alla posizione dell’unico contraddittore costituitosi e lo dichiara inammissibile nei confronti degli altri soggetti, rimasti estranei ai giudizi di merito o evocati quali eredi. Il nucleo della decisione investe l’ambito applicativo della presunzione semplice di riparto degli utili extrabilancio.
Il Collegio rileva che la Commissione tributaria regionale ha violato l’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente la rettifica del reddito delle persone fisiche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La ristrettezza della base partecipativa o azionaria consente di ritenere che gli introiti non registrati non siano stati accantonati o reinvestiti nell’attività sociale, salvo che il contribuente alleghi e provi il contrario.
La Corte qualifica il meccanismo come strumento di attuazione del principio di capacità contributiva, perché serve a evidenziare il reddito dove effettivamente si è prodotto e accumulato, al di là dello schermo formale della persona giuridica. Richiama la Sez. V n. 4861 del 2024, che ha esteso l’efficacia della presunzione a tutti i gradi di organizzazione societaria caratterizzati dalla ristrettezza della compagine, e la Sez. V n. 15274 del 2025, secondo cui la presunzione opera anche quando la compagine sociale si componga esclusivamente di società, senza violare il divieto di presunzione di secondo grado.
Quanto alla società cancellata dal registro delle imprese, il richiamo all’art. 2495 c.c. è corretto: l’estinzione determina un fenomeno successorio che non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali ad agire nei confronti dei soci, a prescindere dall’utile partecipazione alla ripartizione finale, secondo Cass. Sez. V n. 26758 del 2022. Il mancato accertamento intermedio nei confronti delle società partecipanti non costituisce ostacolo, poiché nessun diritto di difesa competeva se non alle persone fisiche interessate.
La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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