Contabilità in nero e presunzioni nell’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 596 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli appunti personali e le informazioni provenienti dall’imprenditore, dai quali emerga una contabilità in nero, costituiscono un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa o rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta. Riconosciuta tale valenza, incombe sul contribuente l’onere della prova contraria. La motivazione che, pur errata in diritto, consente di comprendere l’iter e il ragionamento seguito non è affetta da motivazione apparente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, che aveva confermato la decisione di primo grado di annullamento di un avviso di accertamento. L’atto riguardava Iva e imposte dirette per l’anno 2004, con contestazione di ricavi non dichiarati per omessa registrazione e di imponibile non dichiarato per la vendita di frutta e verdura e per la cessione di mobili usati.
Il ricorrente censura la decisione di appello sotto tre profili: la nullità della sentenza per motivazione apparente; la violazione delle norme in materia di presunzioni e di onere probatorio nell’accertamento analitico induttivo; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, fondato sull’art. 360 n. 4 c.p.c., è infondato. Il giudice di appello ha fondato la decisione su un duplice assunto: la documentazione extracontabile rinvenuta presso i locali del contribuente ha valore indiziario idoneo a giustificare l’avvio dell’accertamento induttivo analitico, ma non anche valore presuntivo; la percentuale di ricarico applicata era eccessiva. Si tratta di motivazione che, pur errata in diritto, consente di comprendere l’iter argomentativo, con conseguente insussistenza della dedotta apparenza motivazionale.
Il secondo motivo è invece fondato. La Commissione tributaria regionale, nel ridimensionare la portata della documentazione extracontabile, non ha applicato correttamente i principi in materia di presunzioni e di riparto dell’onere probatorio nell’accertamento analitico induttivo.
La Corte ribadisce che gli appunti personali e le informazioni provenienti dall’imprenditore, dai quali si evinca una contabilità in nero, costituiscono elemento indiziario grave, preciso e concordante ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973. Tra le scritture contabili rientrano tutti i documenti che registrino i singoli atti d’impresa in termini quantitativi o monetari o che rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’attività. Una volta riconosciuta tale valenza, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Sono richiamati i precedenti Cass. n. 25610 del 2006, Cass. n. 24051 del 2011 e Cass. n. 21138 del 2018.
Quanto alla percentuale di ricarico, la Corte osserva che essa derivava sia dagli appunti rinvenuti, sia dalla dichiarazione resa dal contribuente in sede di accertamento, del tutto trascurata dal giudice di appello e parimenti significativa sul piano del ragionamento presuntivo. Ne deriva che l’amministrazione aveva assolto al proprio onere e che era il contribuente a dover provare il contrario.
Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame.
Nota della Redazione
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