Retribuzione lorda e tredicesima nell’incentivo all’esodo dei dipendenti regionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4155 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concetto di retribuzione lorda richiamato dall’art. 7 legge Regione Calabria 2 marzo 2005 n. 8, ai fini del calcolo dell’incentivo all’esodo dei dipendenti regionali, deve essere inclusa la tredicesima mensilità. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica che escludeva tale voce spiega effetti retroattivi anche nel giudizio pendente avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità incentivante, non opponendosi preclusioni, decadenze o prescrizioni non direttamente investite nei loro presupposti formativi dalla pronuncia di incostituzionalità. La clausola contrattuale che si limiti al calcolo matematico delle somme, senza specificare gli elementi retributivi assunti a base di computo, non esprime una diversa volontà negoziale. È impropria, ma non decisiva, la declaratoria di nullità di tale clausola, potendo la motivazione essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il lavoratore aveva aderito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’Agenzia regionale, ottenendo un incentivo all’esodo previsto dalla legge regionale. L’importo versato dall’allora A.R.S.S.A. era stato computato su una base di calcolo che non includeva la tredicesima mensilità. Il lavoratore ha quindi chiesto il conguaglio, sostenendo che la nozione di retribuzione lorda richiamata nel negozio risolutivo dovesse comprendere anche tale voce.

Il Tribunale di Cosenza ha deciso in primo grado; la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma, ha accolto la domanda. L’Agenzia regionale ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sulla sentenza n. 271 del 2011 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della legge regionale di interpretazione autentica che escludeva la tredicesima dalla base di calcolo dell’incentivo all’esodo. Il ricorrente ha censurato tale impostazione sotto molteplici profili: dall’art. 1362 cod. civ. all’art. 1372 cod. civ., dall’art. 1322 cod. civ. agli artt. 1418, 1339 e 1419, comma 2, cod. civ., fino all’art. 101 cod. proc. civ. per la mancata rimessione al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio.

La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati alla stregua dell’orientamento accolto con la sentenza n. 1748 del 2017 e ribadito da successive decisioni: nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dall’art. 7 legge Regione Calabria n. 8/2005 rientra la tredicesima mensilità. La Corte ha osservato che tale assunto non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale, il quale, limitandosi al calcolo matematico delle somme, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante.

Ne è derivata la conseguenza che non si pone alcuna questione di violazione dell’autonomia negoziale e che è impropria la declaratoria di nullità della clausola contrattuale, con assorbimento della censura relativa al contraddittorio. Tale rilievo, tuttavia, non incide sulla correttezza del dispositivo, conforme a diritto: la cassazione non è necessaria, disponendosi la sola correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Quanto agli effetti della pronuncia costituzionale, la Corte ha affermato che è invocabile l’effetto abrogativo ex tunc della sentenza n. 271 del 2011, intervenuta nelle more del giudizio sul ricalcolo dell’indennità. Non ostano preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia di incostituzionalità: solo queste impedirebbero l’estensione degli effetti ai rapporti esauriti, categoria cui la fattispecie non appartiene, secondo l’orientamento di Cass. n. 321/2016, n. 20100/2015, n. 289/2014 e n. 355/2013.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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