Effetti cambiari e obblighi del prenditore: onere probatorio dell’adempimento (Cass. civ. Sez. I n. 5863 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora gli effetti cambiari siano stati emessi in esecuzione di un più ampio accordo negoziale che ponga a carico del prenditore obblighi ulteriori — quali lo sconto dei titoli presso un istituto di credito e la destinazione della liquidità ottenuta all’estinzione di debiti degli emittenti — la semplice esibizione dei titoli scaduti non è sufficiente a fondare la pretesa di pagamento. Il prenditore che agisce in giudizio è tenuto a provare l’adempimento degli obblighi assunti con la scrittura coeva, non operando automaticamente l’inversione dell’onere probatorio dell’art. 1988 cod. civ., poiché la promessa di pagamento presuppone l’esistenza e la permanenza del rapporto fondamentale. Il debitore che eccepisce l’inadempimento ex art. 1460 cod. civ. assolve al proprio onere di allegazione; grava sul creditore agente la prova dell’avvenuto adempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo accoglieva l’opposizione proposta dagli emittenti avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato il pagamento di € 136.803,27 a favore del prenditore. La vicenda trae origine da un’operazione negoziale complessa: gli opponenti avevano emesso 180 cambiali in favore del ricorrente, garantendole con ipoteca su un immobile di loro proprietà, mentre il prenditore si era impegnato a estinguere un mutuo acceso dagli emittenti con un istituto di credito, a scontare gli effetti presso un istituto di fiducia e a destinare la liquidità ottenuta al pagamento di debiti dell’impresa familiare degli opponenti.
Il giudice di primo grado riteneva che, avendo gli opponenti eccepito l’inadempimento del prenditore agli obblighi assunti con due scritture private del 1996, fosse onere di quest’ultimo dimostrare la sussistenza del proprio credito. La Corte d’Appello de L’Aquila confermava la decisione. Il prenditore proponeva allora ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 1988 cod. civ. e la mancata applicazione dell’inversione dell’onere della prova in suo favore. Le censure sono dichiarate inammissibili perché non colgono la ratio decidendi: né i controricorrenti né la sentenza impugnata avevano mai contestato la validità dei titoli cambiari o del rapporto causale, ma la Corte d’appello aveva rilevato che, essendo stato contestualmente pattuito l’obbligo per il prenditore di scontare gli effetti e di estinguere taluni debiti degli emittenti, egli non aveva provato l’adempimento di tale obbligo.
Sul piano probatorio, la Corte richiama il principio per cui il debitore convenuto che sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. è onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento. Richiama sul punto Cass. n. 3587/2021 e Cass. n. 3373/2010.
Il quarto, quinto, sesto e settimo motivo sono parimenti dichiarati inammissibili. Il ricorrente invocava l’efficacia di giudicato di precedenti sentenze, ma la Corte osserva che nessuna di esse è idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligazione contenuta nella scrittura del 1° luglio 1996, trattandosi di decisioni relative ad opposizioni all’esecuzione con petitum e causa petendi diversi. L’autorità del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e richiede l’identità di soggetti, petitum e causa petendi (Cass. n. 16817/2021; Cass. n. 16688/2018).
La Corte rileva inoltre che l’omesso esame di una sentenza non costituisce omesso esame di un fatto storico ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e che i motivi difettano di specificità. Quanto alla scrittura con cui un emittente dichiarava di non aver pagato gli effetti, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il disconoscimento della scrittura privata onera colui che intende avvalersene a esperire il procedimento di verificazione, richiamando Cass. n. 16551/2015, Cass. n. 13425/2014, Cass. n. 4476/2009 e Cass. n. 27633/2018. La richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. è respinta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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