Estratto di ruolo non impugnabile senza interesse qualificato (Cass. civ. Sez. V n. 10662 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021. La disposizione seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Ne consegue che la norma si applica ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nelle fasi di merito mediante tempestiva rimessione nei termini, nel giudizio di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. In difetto di tale interesse, il ricorso va dichiarato inammissibile d’ufficio, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La società contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia avverso un estratto di ruolo e le sottostanti tre cartelle di pagamento, denunciandone l’inesistenza o, comunque, la mancata notifica. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, avendo ritenuto le cartelle regolarmente notificate.

La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado in ragione della regolarità della notifica effettuata dall’Agente della riscossione tramite PEC, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di procedura eseguita dopo il 1° giugno 2016. La società contribuente ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il nodo della decisione è l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. La Corte muove dalla ricostruzione delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno affermato l’applicabilità ai processi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. La norma, inserendo il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo e ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in casi tipizzati, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte degli atti non notificati o invalidamente notificati.

Il presupposto normativo richiamato è il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto dell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici; la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, per le verifiche dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973; la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Fuori da queste ipotesi non sussiste l’interesse qualificato.

La Corte richiama anche la sentenza n. 190 del 2023 della Corte costituzionale, che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione. In quella pronuncia si è osservato che il legislatore è intervenuto a fronte di una proliferazione di ricorsi che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, limitando la possibilità di impugnare direttamente ruolo e cartella. La stessa sentenza ha però sottolineato che il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, formulando un auspicio perché il Governo dia attuazione ai principi della delega di cui all’art. 18 della legge n. 111/2023.

Nel caso concreto la ricorrente non ha dedotto alcun interesse qualificato all’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle. La Corte dichiara pertanto d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso, non potendo la causa essere proposta ab initio, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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