Rimesse su conto affidato: prescrizione e onere probatorio del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 15228 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere ripristinatorio delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario non può desumersi dalla sola esistenza di un generico affidamento. Occorre che sia allegato e provato il limite massimo dell’apertura di credito, poiché solo i versamenti contenuti entro tale limite ripristinano la provvista messa a disposizione dalla banca e non costituiscono pagamento in senso proprio. Ne deriva che, in difetto di tale prova, il termine di prescrizione decorre dalla data di ciascuna rimessa e non dalla chiusura del rapporto. L’onere di dimostrare il carattere ripristinatorio incombe sul correntista che intenda contrastare l’eccezione di prescrizione della banca.

Il Fatto

Il correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del rapporto di conto corrente e del conto anticipi, con restituzione delle spese e degli interessi applicati in misura ultralegale in carenza di valida pattuizione scritta. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda, rilevando che l’attore non aveva specificato la decorrenza del rapporto, i saldi su cui erano stati applicati gli interessi anatocistici, i tassi e le commissioni convenute.

La Corte di Appello di Napoli aveva accolto il gravame, ritenendo sufficiente la documentazione contabile prodotta per ricostruire l’andamento del rapporto e qualificando le rimesse come ripristinatorie, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto. Aveva inoltre applicato il tasso sostitutivo e determinato il saldo a favore del correntista. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il rigetto dell’eccezione di prescrizione. La Corte ne riconosce la fondatezza muovendo da una distinzione netta: il carattere solutorio dei versamenti discende dall’essere gli stessi effettuati su un conto scoperto e passivo. Ciò accade sia in assenza di affidamento, sia quando, pur in presenza di apertura di credito, il limite della stessa sia stato superato.

Solo i versamenti affluiti entro il limite di affidamento possono dirsi ripristinatori della provvista. Per respingere l’eccezione di prescrizione sull’assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse non basta dunque l’accertamento di un generico affidamento, privo dell’indicazione del suo limite massimo: la provvista può essere ripristinata solo in quanto sia limitata.

La Corte ne trae una conseguenza sul piano dell’onere probatorio. Al correntista, cui incombe la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse per contrastare l’eccezione della banca, non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di un’apertura di credito generica: è indispensabile che deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa. A sostegno richiama Cass. 27704/2018 e Cass. 2660/2019 e successive conformi.

Il secondo motivo è rigettato. Quanto alla produzione incompleta degli estratti conto, la Corte ribadisce che, quando attore sia il correntista, i conteggi possono essere elaborati partendo dal primo saldo debitore documentato, perché tale saldo risulta da un documento proveniente dalla banca e alla stessa opponibile come prova ex art. 2702 cod. civ. La banca, autrice del documento, deve invece integrarlo in caso di contestazione avversaria. Quanto alla sufficienza della documentazione, la valutazione è apprezzamento di merito, censurabile solo con specifiche doglianze ai sensi dei numeri 3 o 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.: censure non articolate, e sotto tale profilo inammissibili, non avendo la ricorrente riprodotto i passaggi della relazione del CTU.

Il terzo motivo è infondato. Quella dedotta dalla banca non è un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, consistendo nella sola contestazione di un elemento costitutivo della domanda avversaria per difetto di prova: contestazione, peraltro, implicitamente respinta dalla decisione di accoglimento. La Corte accoglie quindi il primo motivo, rigetta gli altri e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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