Disconoscimento firma digitale e segnalazione in banca dati onere prova ricorrente (ABF Collegio di Roma n. 4529 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamento con cessione del quinto della pensione, qualora il cliente disconosca la sottoscrizione digitale del contratto, grava su di lui la prova che il dispositivo di firma non gli apparteneva o che fu utilizzato da altri contro la sua volontà, in forza della presunzione di riferibilità posta dall’art. 20, comma 1-ter, cod. amministrazione digitale. La presentazione di una denuncia non è idonea, da sola, a superare tale presunzione. La richiesta di cancellazione di una segnalazione in banca dati presuppone la prova dell’esistenza dell’iscrizione, il cui onere incombe sul cliente ai sensi dell’art. 2697 c.c.; in difetto, la domanda è rigettata.

Il Fatto

La ricorrente lamenta di aver subito, a marzo 2024, un furto di identità digitale: ignoti avrebbero violato le sue credenziali SPID e utilizzato i suoi documenti per richiedere presso l’intermediario un finanziamento con cessione del quinto della pensione. Venuta casualmente a conoscenza dell’operazione tramite un riscontro presso l’INPS, ha diffidato l’intermediario ad annullare il finanziamento e ha sporto denuncia il 16.4.2024. L’intermediario, dal canto suo, ha sospeso il piano di ammortamento solo da luglio 2024, dopo aver trattenuto due rate da € 416,00 ciascuna.

La ricorrente chiede la restituzione della somma di € 832,00 e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati. L’intermediario resiste, sostenendo di aver esperito tutte le verifiche di identità richieste dalla normativa e di aver mantenuto le somme in stato di sospensione prudenziale in attesa degli sviluppi investigativi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha dapprima disposto un’istruttoria per chiarire modalità di conclusione ed erogazione del finanziamento. Dall’audit log prodotto dall’intermediario emerge che il contratto è stato concluso mediante firma elettronica, con ricezione di un OTP su un numero di telefono diverso da quello oggetto della lamentata sim swap fraud. La circostanza rende, secondo il Collegio, irrilevante l’eventuale frode sulla SIM.

Il nucleo giuridico attiene al disconoscimento della firma digitale. Richiamando l’art. 19 del d.lgs. n. 231/2007, l’art. 64 del d.lgs. n. 82/2005 e l’art. 20 cod. amministrazione digitale, il Collegio ricorda che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l’efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. e soddisfa il requisito della forma scritta. L’art. 20, comma 1-ter, stabilisce una presunzione di riconducibilità del dispositivo di firma al titolare, salva prova contraria.

Il Collegio chiarisce i limiti del proprio giudizio: non può pronunciarsi in via costitutiva sulla falsità della firma, ma solo valutare incidentalmente la condotta dell’intermediario. Sul piano probatorio, richiama l’orientamento secondo cui chi disconosce la firma digitale deve dimostrare l’uso abusivo del dispositivo, non essendo sufficienti contestazioni generiche. Viene citata App. Milano del 16.12.2021, secondo cui la querela non è idonea a superare la presunzione di riferibilità, perché da un atto di parte non si desumono elementi probatori. Nel caso concreto, la ricorrente non ha assolto tale onere.

Quanto alla segnalazione, la ricorrente non indica la banca dati né produce visure, e l’intermediario non si esprime. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Bari n. 13217/2020: l’onere di provare l’esistenza della segnalazione grava sul cliente ex art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della domanda di cancellazione in difetto di prova. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2702 c.c.

Tutte le 76 sentenze sull'art. 2702 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *