Buoni postali fruttiferi variazione tasso per decreto ministeriale natura cogente articolo 173 (Cass. civ. Sez. I n. 16143 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellato dall’art. 1 d.l. n. 460/1974, convertito in l. n. 588/1974, consente variazioni anche peggiorative del tasso di interesse sui buoni postali fruttiferi già emessi mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La norma, di rango legislativo, ha natura cogente e opera sul contratto secondo il congegno della sostituzione ex art. 1339 c.c., non già dell’integrazione: essa sostituisce la misura degli interessi pattuita, presupponendo una norma imperativa conformativa. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è veicolo sufficiente di conoscenza della variazione; l’obbligo di messa a disposizione delle tabelle integrative presso gli uffici postali ha la diversa finalità di consentire il controllo della regolarità della riscossione e non condiziona la vincolatività della variazione per il risparmiatore.

Il Fatto

La società emittente proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare al titolare di buoni postali fruttiferi la differenza tra quanto corrisposto al momento della riscossione e quanto ritenuto dovuto in base ai tassi indicati a tergo dei buoni. La società sosteneva la correttezza dell’importo liquidato, in applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del decreto ministeriale di variazione dei tassi.

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese. Il risparmiatore proponeva appello, che la Corte territoriale respingeva, ritenendo legittima la variazione autoritativa del tasso. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, sollecitando un mutamento dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che imputa alla Corte di merito di avere ravvisato nella sola verifica della regolarità della riscossione la funzione delle tabelle integrative. La censura è infondata: la Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale è sufficiente a rendere efficace la variazione, mentre la messa a disposizione della tabella ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore il controllo del proprio credito per interessi. Erroneo è dunque ritenere che tale prescrizione integri un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione.

Quanto al secondo motivo, concernente il lucro cessante, la Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata ha escluso che dalla mancata disponibilità delle tabelle potesse derivare un danno patrimoniale, poiché il pregiudizio era stato ricollegato in primo grado alla non opponibilità della variazione. Il terzo motivo, sul valore del silenzio serbato dal risparmiatore, è parimenti inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: l’eventuale omissione avrebbe potuto rilevare solo sul piano risarcitorio, ove dimostrato il nesso causale, e il rapporto poteva essere impedito soltanto dall’espresso esercizio del diritto di recesso.

Il quarto motivo investe l’applicazione dell’art. 1339 c.c. La Corte conferma l’orientamento consolidato: la disciplina dell’art. 173, dettata da fonte di rango legislativo e volta a contemperare l’interesse generale di programmazione economica con la tutela del risparmio, è cogente e idonea a sostituire le statuizioni negoziali. Richiamando la sentenza n. 4748/2023, il Collegio distingue il fenomeno dell’integrazione da quello della sostituzione: nel caso dei buoni postali il decreto sostituisce ab externo la misura degli interessi pattuita, il che presuppone una norma imperativa conformativa.

Infine, l’incidente di legittimità costituzionale è dichiarato manifestamente infondato: la questione è già stata esaminata dalla Corte costituzionale n. 26/2020, che ha escluso ogni equiparazione tra risparmio postale e risparmio bancario e ha ricondotto la norma a un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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