Effetto espansivo esterno e caducazione dell’atto presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 16267 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti successivi, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti. Tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell’obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole. Quest’ultimo rimane travolto in virtù dell’effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ., con conseguente illegittimità della successiva attività di riscossione.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU 2007.
L’Agenzia delle entrate riscossione ha resistito con controricorso. La società ha depositato memoria difensiva, con cui ha documentato che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella era stato annullato con un precedente provvedimento di legittimità. La questione centrale riguarda quindi la sorte della cartella alla luce della caducazione dell’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo, che denunciava il vizio di motivazione. Si verteva in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., rispetto alla quale la ricorrente non aveva indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle a fondamento del rigetto dell’appello.
La Corte ha aggiunto che l’allegazione, limitandosi a menzionare i documenti senza allegarli o localizzarli negli atti processuali di merito, difetta di specificità. Ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso e i precedenti Cass. n. 13625 del 2019, Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019 e Cass., n. 18695 del 2021.
Le Sezioni Unite hanno poi precisato, con la sentenza Cass., Sez. U., n. 8950 del 2022, che il principio di autosufficienza non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, quando nel ricorso sia puntualmente indicato il loro contenuto.
La Corte ha quindi esaminato preliminarmente il l’ottavo motivo, osservando che con l’ordinanza n. 17874 del 2021 era stato annullato l’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. In tema di contenzioso tributario, ha affermato che l’esito favorevole del giudizio sull’atto presupposto costituisce fatto estintivo della pretesa tributaria. Gli atti successivi restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell’obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto un giudicato sfavorevole, che rimane travolto per effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (Cass. n. 33425 del 2023).
La caducazione dell’avviso di accertamento determina pertanto l’illegittimità della successiva attività di riscossione. Da ciò derivano l’assorbimento dei restanti motivi. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio è stato deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originaria. Le spese di merito sono state compensate, con condanna della controricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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