Riforma della sentenza di annullamento e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 5356 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riforma in appello della sentenza con cui il giudice amministrativo ha annullato l’aggiudicazione determina l’effetto espansivo esterno ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. sugli atti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza riformata, i quali restano automaticamente travolti. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente originario all’annullamento di tali atti e, sul piano processuale, l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado con declaratoria di improcedibilità dell’appello, essendone venuto meno l’oggetto.
Il Fatto
Estar, soggetto aggregatore della Regione Toscana, indice una gara per la fornitura in service di un sistema di perfusione ex-vivo del graft epatico. Al lotto di interesse partecipano due operatori economici. L’aggiudicazione va a uno di essi; l’altro la impugna davanti al TAR Toscana, che con sentenza n. 471 del 2024 accoglie parzialmente il ricorso, annulla l’aggiudicazione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
In esecuzione di quella pronuncia la stazione appaltante annulla l’aggiudicazione, esclude l’operatore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 e aggiudica alla seconda classificata. L’operatore escluso impugna i provvedimenti applicativi con ricorso e motivi aggiunti; il TAR Toscana li annulla con sentenza n. 1364/2024, dettando un articolato contenuto conformativo. Contro questa pronuncia propone appello la seconda classificata, mentre nelle more la sentenza n. 471 del 2024 viene riformata in un separato giudizio d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione preliminare assorbe ogni altro profilo: con la sentenza n. 5294/2025, resa nel parallelo giudizio d’appello, la Sezione ha riformato la sentenza n. 471 del 2024 e ha respinto integralmente il ricorso di primo grado avverso gli esiti della gara. È caduta, in particolare, la statuizione di accoglimento del motivo su cui si fondava l’annullamento dell’aggiudicazione.
Poiché gli atti all’origine del contenzioso — le determine con cui Estar ha escluso l’operatore e ha aggiudicato alla seconda classificata — sono stati assunti proprio in esecuzione del disposto conformativo della sentenza riformata, la loro sorte resta legata a quella della pronuncia. Il Consiglio di Stato richiama il principio dell’effetto espansivo esterno della riforma, posto dall’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di impugnazioni: l’attività amministrativa svolta in esecuzione della sentenza appellata è destinata a restare automaticamente travolta dall’accoglimento dell’appello.
Il Collegio sostiene l’assunto con una linea consolidata di precedenti: Cons. Stato Ad. Plen. n. 2/2017 e, in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 380/2022, sez. V, n. 8358/2021 e n. 2527/2021, nonché sez. VI, n. 6891/2021. Da ciò deriva che non permane in capo al ricorrente originario alcun interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, già travolti dalla riforma della sentenza che ne costituisce il titolo fondante.
Sul piano processuale, la sopravvenuta carenza di interesse comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, in via consequenziale, l’improcedibilità dell’appello, essendone venuto meno l’oggetto, secondo il richiamato orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 6021/2018). Il Collegio dichiara infine compensate tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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