Compensazione delle spese: sindacato di legittimità solo su motivazione apparente (Cass. civ. Sez. I n. 16591 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione e si risolve in una verifica “in negativo”, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere giudiziale di compensazione, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa. Il controllo è consentito soltanto se il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o comunque non puntuale, così violando il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Resta invece inibito alla Corte di cassazione spingersi sino a misurare la gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte, al di fuori delle ipotesi in cui l’affermazione del giudice non corrisponda alle evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.
Il Fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una cooperativa edilizia per il pagamento di una quota posta a carico di un socio in forza di una delibera di riparto. Il socio propose opposizione e il giudice di pace la rigettò, confermando il decreto. In grado d’appello il Tribunale di Napoli accolse l’impugnazione, sul rilievo del sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della cooperativa, qualificata come presupposto imprescindibile della pretesa monitoria, applicando l’art. 336, comma 2, cod. proc. civ..
Pur accogliendo l’appello, il tribunale compensò integralmente le spese del doppio grado, ravvisando le gravi ed eccezionali ragioni proprio nel sopravvenuto annullamento della delibera. Contro questo capo il soccombente propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la cooperativa replicò con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha censurato, con i due motivi esaminati congiuntamente, l’omesso esame del fatto decisivo e la violazione degli artt. 91, 92 e 100 cod. proc. civ., sostenendo che la compensazione era stata fondata su ragioni non adeguatamente verificate e che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto, non revocato.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo profilo, il fatto dedotto non è decisivo, poiché a fondamento della sentenza impugnata vi è la considerazione della caducazione del “presupposto imprescindibile” della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della delibera, qualificato come effetto espansivo esterno. Tale caducazione assorbe ogni questione, avendo comportato l’accertamento, non contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria. Il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quell’accertamento, di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, senza che sia d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento rispetto all’emissione del decreto (Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10).
È irrilevante che al momento del ricorso monitorio l’ingiunto avesse già impugnato in altro giudizio la delibera, perché ciò implica che in quel momento la delibera esistesse e producesse i propri effetti, giustificando la pretesa azionata. Il giudice può sindacare l’annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione solo se dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione (Cass., sez. un., n. 9839/21; in termini, Cass. n. 5235/24).
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee e consiste in una verifica “in negativo”, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione, secondo quanto affermato dalla Corte cost., sent. n. 157 del 2014. Il controllo è consentito solo se il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o non puntuale, ma non può giungere sino a misurare la gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che all’affermazione non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 21400/21; Cass. n. 15495/22).
Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta, ma puntuale e rispondente agli eventi processuali. Resta quindi inibito alla Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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