Istanza di rateizzazione non è acquiescenza all’an debeatur (Cass. civ. Sez. V n. 25516 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel diritto tributario non può attribuirsi al riconoscimento, esplicito o implicito, del contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo — contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione, quali denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici — l’effetto di precludere ogni contestazione sull’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le manifestazioni di volontà del contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare la pretesa, rilevano giuridicamente solo sul quantum debeatur, vincolando il contribuente ai dati forniti o accettati. L’istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l’allegazione di non aver ricevuto la notificazione della cartella, ma non integra acquiescenza sull’an della pretesa.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva recuperato la somma di euro 52.413,46, comprensiva di interessi e sanzioni, per Iva non versata relativa all’anno d’imposta 2018.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, ha ritenuto che la presentazione di un’istanza di rateizzazione e il versamento di alcune rate integrano acquiescenza alla pretesa creditoria: la cartella è stata quindi annullata solo per la somma già versata. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica e portata assorbente il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 2 e 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Si contesta che la Corte d’appello abbia attribuito all’istanza di rateizzazione valore di acquiescenza all’obbligazione tributaria.

Va anzitutto respinta la tesi, sostenuta nella proposta di definizione accelerata, secondo cui l’affermazione dell’acquiescenza sarebbe un mero obiter dictum. Secondo la Corte essa costituisce ratio decidendi: su di essa si fondano sia l’esclusione della fondatezza delle contestazioni su pretesi pagamenti per compensazioni, sia l’annullamento parziale della cartella. Sussiste dunque l’interesse della ricorrente a censurare la qualificazione.

Nel merito, la Corte richiama un principio generale: il riconoscimento del debito tributario contenuto in atti della procedura non preclude la contestazione dell’an, salvo decadenza dai termini o estinzione del rapporto. La procedura tributaria è regolata inderogabilmente dalla legge e non ammette che l’obbligazione trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le dichiarazioni di volontà, se non esprimono chiara rinunzia, valgono solo sul quantum debeatur. Il collegio richiama Cass. n. 2463/1975, Cass. n. 3414/2024, Cass. n. 3347/2017, nonché, sul punto specifico, Cass. n. 11338/2023 e Cass. n. 27672/2020.

L’istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con la difesa di non aver ricevuto la notificazione, ma non integra acquiescenza sull’an. Nella specie la dilazione riguardava solo la parte residua della pretesa, detratte le somme ritenute non dovute per pregresse compensazioni: questione sulla quale il giudice d’appello nulla ha statuito, ritenendola assorbita. La stessa controricorrente riconosce che la questione è stata “mal posta”, invocando una decadenza dal beneficio ex art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997: prospettazione che involge accertamenti di fatto e non può essere esaminata in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto accolto sul terzo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

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