Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e perdurante legittimazione dell’ente accorpato (Cass. civ. Sez. V n. 25650 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014 n. 5, nel ridefinire gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione dei nuovi enti accorpanti, non comporta l’estinzione dei consorzi accorpati per effetto della sola costituzione del nuovo soggetto. L’effetto estintivo è configurabile come momento conclusivo di un processo di accorpamento, sicché i consorzi preesistenti permangono in vita, con i relativi affidamenti, sino al suo completamento. Ne deriva la legittimazione del consorzio accorpato a svolgere le attività già affidate, compresa l’emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili. La qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 cod. civ. è estranea all’ambito pubblicistico e non incide sulla titolarità del potere impositivo.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica, quale mandatario senza rappresentanza del consorzio di nuova istituzione, ha notificato a una consorziata una cartella di pagamento per il contributo opere irrigue relativo agli anni 2015-2017. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, evocando in giudizio entrambi i consorzi e deducendo l’illegittimità dell’avviso. La Commissione ha respinto il ricorso con compensazione delle spese.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, ha accolto l’appello. Secondo il giudice di merito, il consorzio emittente non poteva ritenersi più esistente al momento dell’emissione, per effetto dell’accorpamento nel consorzio regionale disposto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, con conseguente nullità del mandato conferito a soggetto giuridico non più esistente e assorbimento di ogni ulteriore censura. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censura la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e per pronuncia su questione non proposta, è respinto. La Corte rileva che la questione attinente alla legitimatio ad causam e alla successione tra enti è rilevabile d’ufficio, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, e costituisce questione di puro diritto, basata sulla sola interpretazione delle fonti normative. Ne consegue l’irrilevanza della mancata proposizione di uno specifico motivo di censura e l’inutilità del richiamo all’art. 101, comma secondo, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo e amministrativo di riferimento, richiamando la propria recente pronuncia Sez. V n. 6611 del 2026. L’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 ha istituito il consorzio di bonifica regionale, accorpando i preesistenti consorzi territoriali, mentre l’art. 19 del regolamento di organizzazione ha previsto la successione senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi, mantenendo vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione degli organi del nuovo ente.

Su queste basi il Commissario straordinario ha istituito un periodo transitorio, poi più volte prorogato con delibere commissariali e con deliberazioni della Giunta regionale, in cui i consorzi accorpati hanno continuato a operare. La Corte ritiene che la tesi del giudice di merito, fondata su una equiparazione secca tra istituzione del nuovo ente e abolizione dei precedenti, sia interpretazione assertiva, non conciliabile con il senso letterale della disciplina. La lettera della norma non contempla alcun effetto estintivo immediato: la riunificazione è obiettivo programmatico e l’estinzione si realizza solo all’esito del procedimento di riorganizzazione.

Nella medesima prospettiva si colloca la richiamata pronuncia n. 22104 del 2025, che, in tema di consorzi di sviluppo industriale, ha escluso l’estinzione ex lege degli enti accorpati al momento dell’entrata in vigore della legge, individuandola come conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento. La Corte precisa inoltre che la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza è superflua ed erronea: l’istituto dell’art. 1705 cod. civ. non è esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva. Tale enunciazione non ha però privato il consorzio accorpato del potere di emanare l’atto, in ragione della sua sopravvivenza e della permanenza degli affidamenti. Il ricorso è quindi accolto nel secondo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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