Revocatoria fallimentare, scientia decoctionis e sindacato degli indizi in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 26007 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta della violazione di legge, contesti la valutazione degli indizi posti a fondamento della scientia decoctionis è inammissibile, perché sollecita una diversa ricostruzione del fatto e un riesame del giudizio di gravità, precisione e concordanza riservato al giudice di merito. Il controllo di legittimità non si estende alla pregnanza degli elementi presuntivi, ma resta circoscritto alla verifica della coerenza logico-giuridica del percorso compiuto. Parimenti inammissibile è il motivo che cumuli più censure senza consentire di coglierne con chiarezza le doglianze e di operarne l’esame separato, in violazione del principio di chiarezza. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Il Fatto

Il fallimento di una società ha proposto azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. nei confronti di una società per il pagamento di un importo ricevuto a titolo di assegnazione in un’espropriazione presso terzi. Il debito traeva origine da un contratto di appalto riferibile a una ditta individuale, che aveva ceduto l’azienda alla società poi fallita.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per mancata prova del requisito soggettivo. La Corte d’Appello ha accolto il gravame, ritenendo il fallimento legittimato attivo e sussistente la scientia decoctionis sulla base di una serie di elementi indiziari. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili per una duplice ragione. Anzitutto essi cumulano censure eterogenee senza permettere di isolare con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente, in contrasto con il principio di chiarezza. In secondo luogo, al di là della formale deduzione della violazione di legge, le censure si risolvono in un erroneo esame della documentazione in atti, profilo non deducibile nel giudizio di legittimità.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2729 cod. civ. e 67, secondo comma, l.fall., ma attraverso tale censura tende in realtà a contestare il ragionamento presuntivo sulla pregnanza degli indizi. La Corte ribadisce il principio secondo cui l’apprezzamento degli indizi e della loro valenza è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, con la conseguenza che la critica volta a una diversa ricostruzione dei fatti o all’assenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza resta estranea al sindacato di legittimità.

Il quarto motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Difetta di specificità quanto all’effettivo soggetto pignorato e non coglie la ratio decidendi, che ha riconosciuto la legittimazione attiva del fallimento sia perché l’espropriazione presso terzi era iniziata dopo la cessione d’azienda, sia perché la cessionaria aveva pagato un debito proprio, alla stregua della responsabilità ex art. 2560, secondo comma, cod. civ.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il fallimento deduce la violazione delle norme sulla prova della scientia decoctionis e l’omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata pronuncia sulle istanze istruttorie. La Corte dichiara il ricorso incidentale assorbito per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso principale è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alla spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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