Onere di deposito della relata di notificazione e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 26051 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, attestando un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e integrando manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere a suo carico l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’inadempimento non è sanato dal deposito della relata operato dal controricorrente né dal deposito tardivo effettuato dal ricorrente con la memoria illustrativa. Il nuovo art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, che consente il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità fino a quindici giorni prima dell’adunanza camerale, non attribuisce efficacia sanante all’onere dell’art. 369 cod. proc. civ., la cui previsione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU.
Il Fatto
La controversia trae origine da una domanda di accertamento della violazione delle distanze legali proposta dal ricorrente nei confronti del controricorrente in relazione a opere edificate. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 928 del 2022, aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 396 del 2024 pubblicata il 15 aprile 2024, ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza d’appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza gli era stata notificata il 16 aprile 2024. Il controricorrente ha resistito eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso. Formulata proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha chiesto la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’improcedibilità come verifica preliminare, da scrutinarsi prima di ogni esame dei motivi. La dichiarazione di notificazione resa dal ricorrente non costituisce un dato neutro: essa attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e integra manifestazione di autoresponsabilità della parte.
Da quella dichiarazione discende l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato la sola copia autentica, priva della relata. La Corte esclude che l’onere possa ritenersi assolto per via indiretta.
La relata non è stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370 cod. proc. civ., sola evenienza nella quale, trattandosi di notificazione eseguita su iniziativa di parte, essa sarebbe stata nella disponibilità della Corte. Il controricorrente, che aveva curato la notificazione, ha depositato copia della sentenza con la sola attestazione di conformità, eccependo l’improcedibilità.
La Corte esclude altresì che la tempestività del ricorso possa essere verificata raffrontando la data di notificazione con quella di pubblicazione: il ricorso è stato notificato il 17 giugno 2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, scaduto il 14 giugno 2024, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 21349/2022. La relata è stata depositata solo con la memoria in vista dell’adunanza camerale, oltre due anni dopo la scadenza dell’8 luglio 2024 del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso.
La sanzione si impone anche quando il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla notificazione dichiarata, poiché la procedibilità è verifica preliminare rispetto all’ammissibilità. Non la evitano la mancata contestazione della data da parte del controricorrente né la produzione tardiva della relata, secondo Cass. Sez. Un. n. 21349/2022 e Cass. n. 105/2026. Il nuovo art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. non ha efficacia sanante rispetto all’onere dell’art. 369 cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 14245/2026. La Corte esclude il contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, preordinato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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