Inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo priva di specifico interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26238 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi. La norma trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo quando il contribuente non alleghi né dimostri un interesse concreto e attuale alla tutela immediata, restando la sua posizione adeguatamente protetta nella fase esecutiva.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Velletri avverso l’estratto di ruolo e trenta cartelle esattoriali relative a contributi, deducendo la prescrizione delle poste creditorie. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava prescritti i crediti portati dalle cartelle.
Avverso quella pronuncia proponevano distinti appelli la società, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; l’INPS spiegava appello incidentale, insistendo sull’inammissibilità. La Corte d’Appello di Roma riuniva i gravami, accoglieva parzialmente solo quello dell’Agenzia con riguardo a tre cartelle, rigettava gli altri e annullava il ruolo per le restanti. L’INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, riproponendo l’eccezione di inammissibilità: questione, questa, confluita nei giudizi riuniti senza formazione di giudicato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rileva anzitutto che sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo non si era formato alcun giudicato, perché l’eccezione era stata sollevata in primo grado e riproposta in appello mediante appello incidentale dell’INPS.
Nel merito, assume rilievo l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo fuori dalle specifiche e tassative ipotesi di legge. Nella specie tali ipotesi non ricorrono, non essendo state allegate né dimostrate dal ricorrente.
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, secondo cui la disposizione si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; le questioni di legittimità costituzionale della norma sono state ritenute manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.
Viene poi richiamata la Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12459 del 07.05.2024, per la quale i limiti all’impugnabilità della cartella invalidamente notificata e conosciuta solo tramite estratto di ruolo non comportano un difetto di tutela, grazie al riconoscimento di una protezione più ampia nella fase esecutiva.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi, qualificati come diritto vivente. La società opponente non ha allegato né specificato, nemmeno in questa sede, interessi concreti idonei a legittimare in via di eccezione l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., perché, quanto all’impugnazione del ruolo, la causa non poteva essere proposta e il processo proseguito per difetto di interesse. Le spese dell’intero processo sono compensate in ragione dell’applicazione dello ius superveniens.
Nota della Redazione
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