Misure cautelari minorili fuori dal divieto di sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. V n. 30351 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di applicare misure cautelari quando sia concedibile la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera esclusivamente per la custodia cautelare in carcere e per gli arresti domiciliari. Esso non si estende alle misure cautelari minorili della permanenza in casa e del collocamento in comunità, disciplinate dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. n. 448/1988. Queste ultime, pur comprimendo la libertà personale, non hanno natura strettamente custodiale e perseguono finalità educative e rieducative. L’estensione del divieto a tali misure produrrebbe una preclusione automatica per una fascia più ampia di condanne, stante la concedibilità della sospensione condizionale fino a tre anni di reclusione per gli imputati minorenni.

Il Fatto

Il Tribunale per i Minorenni di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato al minore la misura del collocamento in comunità in relazione a delitti di violenze persecutorie, accompagnate da violazioni di domicilio e danneggiamenti.

Contro la decisione del Tribunale il minore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il primo censurava la sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari, oltre alla proporzionalità della misura. Il secondo contestava l’applicabilità del divieto di misure cautelari in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, sostenendo la natura custodiale del collocamento in comunità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha richiamato l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, che vieta di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del reato contestato. Ha ribadito che l’attualità del pericolo non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma richiede una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale.

La Corte ha osservato che il Tribunale non si è limitato a valorizzare la gravità dei fatti, ma ha desunto dalla reiterazione degli atti, dalla commissione in concorso e dal contesto di consumo di stupefacenti una personalità incline alla commissione di reati della medesima specie. Ha inoltre superato l’obiezione del tempo trascorso, evidenziando la ricostituzione di una chat tra i soggetti monitorati dopo il sequestro dei cellulari e la mancata identificazione di tutti i componenti del gruppo.

Quanto alla proporzionalità, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto inadeguate misure meno afflittive come la permanenza domiciliare, in considerazione della persistenza del gruppo e della sua riorganizzazione.

Sul secondo motivo, il Collegio ha dato atto di un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità circa l’estensibilità dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. alle misure minorili. Ha aderito all’orientamento restrittivo, osservando che la norma richiama espressamente solo la custodia in carcere e gli arresti domiciliari. Le misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità perseguono finalità educative, scolastiche o lavorative, come previsto dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 448/1988, richiamato dall’art. 22, comma 3.

La Corte ha infine rilevato che, per gli imputati minorenni, la sospensione condizionale della pena può essere concessa fino a tre anni di reclusione ai sensi dell’art. 163, comma 2, cod. pen., con la conseguenza che un’estensione del divieto comporterebbe effetti distorsivi. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, l’omissione delle generalità e dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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