Detenzione suini in condizioni incompatibili con la natura è reato (Cass. pen. Sez. III n. 30398 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze non comprende soltanto le condotte che determinano un vero e proprio processo patologico, ma anche quelle che provocano meri patimenti, purché incompatibili con le caratteristiche etologiche dell’animale. La fattispecie contravvenzionale non richiede il requisito della crudeltà, né la consapevolezza dell’agente che le condizioni di detenzione cagionino sofferenze insopportabili, essendo sufficiente la prevedibilità ed evitabilità delle stesse da parte di un allevatore esperto. È inoltre escluso che l’accesso agli alimenti possa dirsi effettivo ove il mangime si frammisti alle deiezioni e la somministrazione in zona circoscritta generi competizione tra gli animali, con dimagrimento e lesioni cutanee per i più fragili.

Il Fatto

Il Tribunale di Siena, con sentenza del 7 ottobre 2024, ha condannato un allevatore alla pena di 15.450 euro di ammenda per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 727 cod. pen. (capo A, originariamente contestato come art. 544 ter cod. pen.), art. 256, comma 1 lett. a, del d. lgs. n. 152 del 2006 (capi B e C) e art. 650 cod. pen. (capo D), con assoluzione dall’ulteriore reato di cui all’art. 348 cod. pen.

La vicenda riguarda un allevamento di suini di cinta senese tenuti in stato semibrado, nel quale gli accertamenti del 2021 hanno rilevato recinzioni danneggiate, carcasse abbandonate nel bosco e una distribuzione degli alimenti concentrata in una zona ristretta. Il Comune ha emanato un’ordinanza rimasta in parte inottemperata. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché sovrapponibili, investono la qualificazione del capo A e il giudizio sulla mancanza di forza maggiore e caso fortuito. La Corte ritiene la qualificazione operata dal Tribunale immune da censure, richiamando il principio secondo cui la detenzione in condizioni produttive di gravi sofferenze ricomprende non solo le ipotesi di processo patologico conclamato, ma anche quelle che cagionano meri patimenti.

Nel caso concreto, la somministrazione del mangime in zona circoscritta e il frammischiarsi dello stesso con le deiezioni hanno generato competizione per l’accesso al cibo, con dimagrimento e lesioni cutanee nei suini più fragili. La Corte valorizza l’allegato 1 punto 6 del d. lgs. n. 122 del 2011, per cui l’accesso agli alimenti deve essere effettivo e salubre: la norma non è rispettata ove l’alimentazione di gruppo non consenta a ciascun animale di accedere al cibo contemporaneamente agli altri in condizioni adeguate.

Le circostanze dedotte dalla difesa (attacchi dei lupi e diffusione della pandemia) sono giudicate generiche e comunque non direttamente correlate alle carenze nella distribuzione degli alimenti. La Corte ribadisce il consolidato orientamento in forza del quale, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione.

Quanto al motivo sulla particolare tenuità del fatto, la Corte richiama il principio per cui la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. può essere implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione di tenuità. Nel caso di specie, il numero degli episodi contestati (255 suini) e la contestuale condanna per altre tre contravvenzioni collegati alla gestione dell’allevamento denotano l’abitualità dell’agire illecito, incompatibile con la particolare tenuità.

Il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è parimenti infondato. Il loro rigetto può essere implicito ove la sentenza esponga adeguatamente le ragioni del trattamento sanzionatorio. Il Tribunale ha valorizzato lo status di incensurato e la scelta della sola pena pecuniaria in misura minima, aumentata di 50 euro per ciascuna delle 257 contravvenzioni satellite, ritenendo non possibile un’ulteriore mitigazione in ragione della complessiva gravità dei fatti e della volontà di perseguire un risparmio di spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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