Ricusazione nel procedimento di prevenzione: termine e primo contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 30415 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti camerali di prevenzione la dichiarazione di ricusazione è soggetta al termine preclusivo del “compimento dell’atto” di cui all’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., che coincide con qualunque adempimento nel quale, per la prima volta, si concretizzi il contraddittorio tra le parti. Nel procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come integrato dall’intervento additivo della Corte costituzionale n. 283 del 2000, quando il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. È pertanto inammissibile per tardività l’istanza proposta dopo l’accertamento sulla regolare costituzione delle parti, non potendo i successivi rinvii, concessi su richiesta difensiva per esigenze connesse ad altro procedimento, riaprire il termine già spirato.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da un’istanza di ricusazione proposta, nell’ambito di un procedimento di prevenzione davanti al Tribunale, nei confronti di un componente del collegio della sezione misure di prevenzione. L’istanza era stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 19 settembre 2024; su ricorso del ricorrente, la Corte di cassazione aveva annullato quel provvedimento, accogliendo il motivo relativo alla violazione del contraddittorio nella procedura camerale, per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore.
In sede di giudizio di rinvio la Corte di appello ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza, ravvisandone la tardività. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 38, comma 1, cod. proc. pen. e contestando sia la lettura del verbale di udienza, sia la qualificazione dei rinvii come meri atti interlocutori privi di attitudine a far decorrere il termine.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione muove dal dato consolidato secondo cui l’istituto della ricusazione è applicabile al procedimento di prevenzione. Richiama sul punto Sez. U n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, che riconosce operante il motivo di cui all’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. quando il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.
Quanto al termine, la Corte ribadisce che nei procedimenti camerali la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata prima di qualunque adempimento in cui si concretizzi per la prima volta il contraddittorio. Il principio è espresso da Sez. 6 n. 26748 del 23/05/2023, Damiano, resa in fattispecie di udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ove i ripetuti rinvii concessi al difensore per formalizzare l’istanza furono ritenuti inidonei a integrare una situazione di effettivo contraddittorio. La decisione richiama altresì Sez. 5 n. 8240 del 28/01/2022, Dario, che ha reputato tardiva la dichiarazione presentata dopo il rinvio dell’udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore di altro imputato.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione complessiva dell’ordinanza impugnata. Questa non fonda la tardività sull’ambigua intellegibilità del termine utilizzato nel verbale, né sull’effettivo svolgimento della relazione, bensì su circostanze obiettive: già al 14 giugno 2022 il ricorrente conosceva la presenza del magistrato nel collegio e ne aveva sollecitato l’astensione, respinta con provvedimento del Presidente del Tribunale del 30 giugno 2022. La Corte osserva che il decreto presidenziale sull’astensione è sottratto a gravame, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa, con effetti limitati all’ufficio (Sez. 2 n. 734 del 08/02/2000, Zara).
Ne consegue che l’istanza avrebbe potuto essere proposta già all’udienza del 22 novembre 2022. A tale udienza essa non fu presentata e il Tribunale, come risulta dal verbale, accolse la richiesta del difensore di rinviare l’udienza in ragione della fissazione dell’appello sulla confisca, disponendo poi un ulteriore rinvio. Solo in tale successiva udienza il difensore propose la ricusazione. La fattispecie è dunque diversa da quella esaminata in Damiano, dove i rinvii erano stati disposti proprio per consentire la formalizzazione dell’istanza. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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