Ricusazione del giudice: il termine decorre dalla conoscenza della causa di incompatibilità (Cass. pen. Sez. VI n. 30789 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all’astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa d’incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell’invito assunta a scioglimento della riserva. La mera riserva di proporre la ricusazione, non seguita da apposita dichiarazione prima del termine dell’udienza, non integra la dichiarazione di ricusazione richiesta dall’art. 38 cod. proc. pen. Il principio delle Sezioni Unite Della Gatta opera solo nell’ipotesi in cui il giudice, invitato ad astenersi, si sia effettivamente astenuto.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 3 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di ricusazione di un giudice proposta dal ricorrente nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Caltanissetta. Secondo la Corte territoriale l’istanza, depositata il 10 marzo 2025, era tardiva: il dies a quo decorreva dall’udienza del 14 febbraio 2025, nella quale la difesa aveva invitato la giudice ad astenersi.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 38 cod. proc. pen. e sostenendo che il termine dovesse decorrere dallo scioglimento della riserva, avvenuto il 7 marzo 2025. In subordine ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite per asserito contrasto interpretativo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’invito ad astenersi del 14 febbraio 2025, la difesa non aveva formulato alcuna esplicita dichiarazione di ricusazione, essendosi limitata a farsi rilasciare la procura speciale per presentarla, con successiva formalizzazione del 10 marzo 2025.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, quando la parte sceglie il preventivo invito all’astensione e il giudice si riserva, il termine di tre giorni decorre comunque dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza della causa d’incompatibilità, a prescindere dal successivo rigetto. Nel caso concreto, la causa era nota alla difesa sin dal 14 febbraio 2025.

Il Collegio ha escluso la pertinenza del precedente delle Sezioni Unite Della Gatta, che riguarda la diversa ipotesi in cui il giudice, invitato ad astenersi, si sia effettivamente astenuto. Nella specie il giudice aveva invece rigettato l’istanza, con la conseguenza che il termine decorreva dall’invito e non dal provvedimento di rigetto.

La tesi difensiva è stata giudicata produttiva di un effetto non consentito: poiché sussiste autonomia tra i termini della procedura di astensione e quelli della ricusazione, ammettere una richiesta di astensione in qualsiasi momento determinerebbe una rimessione in termini e l’aggiramento del termine perentorio previsto dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., posto a presidio della celerità della decisione sull’imparzialità del giudice.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con esclusione dei presupposti per investire le Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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