Sequestro preventivo, divieto di integrazione della motivazione in riesame (Cass. pen. Sez. III n. 30438 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede la dimostrazione di un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. La mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro in punto di periculum in mora — alla quale è equiparabile la mera apparenza della medesima — integra una nullità radicale ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., non sanabile dal tribunale del riesame. A quest’ultimo non è consentito integrare la motivazione del decreto del tutto carente, dovendosi limitare ad annullare il provvedimento coercitivo, senza alcun potere sostitutivo. La mancanza di motivazione in punto di periculum in mora deve formare oggetto di specifica deduzione, non potendo la Corte di cassazione rilevarla d’ufficio.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari di Napoli nord ha disposto, nell’ambito di un’indagine su una società operante nello stoccaggio e nel recupero di rifiuti speciali, il sequestro preventivo impeditivo di un impianto e di alcuni veicoli, tra cui quello di proprietà della società di cui il ricorrente è legale rappresentante, su cui erano trasportati rifiuti difformi per tipologia e caratteristiche rispetto al formulario di identificazione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame, ha confermato il decreto, integrandone la motivazione in punto di periculum in mora e di nesso di pertinenzialità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 309, commi 9 e 9-bis, 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen. per l’illegittima integrazione della motivazione da parte del tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. Muovendo dall’orientamento secondo cui la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro in punto di periculum in mora deve essere oggetto di specifica deduzione — non potendo la Cassazione rilevarla d’ufficio, diversamente da quanto avviene per le misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen. — il Collegio rileva che il decreto del gip risulta motivato in modo del tutto apparente e di stile, privo di riferimenti ai requisiti della concretezza e dell’attualità e indimostrato in ordine all’utilizzazione del bene per commettere ulteriori reati o per aggravarne o proseguirne la commissione.
Il Collegio ribadisce che il periculum in mora, nel sequestro preventivo impeditivo, esige un legame funzionale essenziale e non meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 5, n. 1826 del 24/10/2016, dep. 2017, Rv. 268992).
Il punto centrale è il divieto di integrazione in sede di riesame. Il tribunale, pur potendo porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni motivazionali, non può sostituirsi al giudice della misura quando l’omissione è assoluta. La mancanza di motivazione sul periculum in mora, equiparabile in sede di cautela reale a quella sulle esigenze cautelari in sede personale, è causa di nullità radicale ex artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., con conseguente dovere di annullamento e insussistenza di un potere sostitutivo (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).
Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, limitatamente al veicolo, con restituzione all’avente diritto. L’accoglimento del primo motivo assorbe la seconda doglianza.
Nota della Redazione
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