Ne bis in idem escluso per diversità di petitum e thema decidendum (Cass. pen. Sez. I n. 30636 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento e si applica anche alla fase esecutiva, quindi alle ordinanze del giudice dell’esecuzione. La preclusione processuale del ne bis in idem presuppone però identità di petitum e di thema decidendum. Non è ravvisabile alcuna violazione quando i due procedimenti esecutivi hanno oggetto diverso: l’autorizzazione alla prosecuzione della pena sostitutiva in altra regione non preclude il provvedimento che, in altro procedimento, revoca la stessa sanzione sostitutiva per violazione delle prescrizioni. Il giudice dell’esecuzione che abbia esplicitamente considerato la pendenza dell’altro procedimento, escludendone la rilevanza, motiva in modo immune da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Siena, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sanzione del lavoro di pubblica utilità con cui era stata sostituita la pena detentiva applicata al condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., disponendo il ripristino della pena detentiva per la parte residua. Il condannato aveva di sua iniziativa interrotto l’esecuzione della sanzione sostitutiva, trasferendo la residenza e cessando il rapporto con l’ente e il percorso terapeutico, senza attendere la decisione sull’istanza di modifica delle modalità esecutive, presentata oltre tre mesi dopo.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem: in un diverso procedimento esecutivo lo stesso giudice aveva autorizzato, sui medesimi atti, la prosecuzione della pena sostitutiva presso altro ente, pur conoscendo le violazioni segnalate.

La Motivazione della Corte

La Sez. I muove dal rilievo che il divieto di un secondo giudizio, posto dall’art. 649 cod. proc. pen., costituisce principio generale dell’ordinamento e opera anche nella fase esecutiva, dunque con riferimento alle ordinanze pronunciate dal giudice dell’esecuzione. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Sez. I n. 45556 del 15.09.2015 e Sez. I n. 1285 del 20.11.2008, dep. 2009.

Il principio, tuttavia, non è invocabile in assenza dei presupposti della preclusione processuale. Nel caso concreto difettano identità di petitum e di thema decidendum: i due procedimenti esecutivi hanno oggetto completamente diverso. Da quello concernente l’autorizzazione alla prosecuzione della pena sostitutiva in altra regione non deriva alcuna preclusione per il procedimento riguardante la revoca della sanzione sostitutiva.

La Corte valorizza la motivazione del giudice dell’esecuzione, che ha ricostruito l’inadempimento: il condannato ha interrotto di propria iniziativa, e senza autorizzazione, l’esecuzione della pena sostitutiva, violando anche le ulteriori prescrizioni relative alla frequentazione del Ser.D. e all’obbligo di residenza nel territorio regionale. Non giustifica tale condotta la richiesta di autorizzazione alla modifica delle modalità esecutive: il condannato avrebbe dovuto attendere la decisione prima di trasferire la residenza e di interrompere il rapporto di lavoro e il percorso terapeutico, tanto più che l’istanza è stata presentata oltre tre mesi dopo l’interruzione dei rapporti.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi esplicitamente considerato la pendenza dell’altro procedimento, escludendone la rilevanza proprio perché non preclusivo. A fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, i rilievi difensivi che ritornano sul divieto del ne bis in idem risultano infondati. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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