Reddito di cittadinanza: l’errore sui requisiti non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. VII n. 30732 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., poiché la disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. Non ricorre neppure un caso di inevitabilità dell’ignoranza, non presentando la normativa sul reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da renderne oscuro il precetto. Il motivo di ricorso che attinga la sentenza impugnata senza specificare i passaggi argomentativi affetti dai vizi denunciati è inammissibile per aspecificità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ricorrente condannato per avere reso false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza dell’08.07.2024, aveva confermato la decisione di primo grado quanto alla responsabilità e alla quantificazione della pena.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente si doleva dell’omessa motivazione e dell’illogicità della stessa in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice di merito aveva riproposto pedissequamente le argomentazioni del primo giudice senza vagliare criticamente le difese.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il motivo inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Le censure difensive, osserva la Corte, sono generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la decisione: il ricorrente attinge il provvedimento impugnato senza indicare quali passaggi argomentativi siano affetti dai vizi denunciati.

La Corte ricorda che la mancanza di specificità del motivo non va apprezzata solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conduce all’inammissibilità. Sul punto la Corte richiama Sez. 4, n. 256 del 1998.

Nel merito, il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie. La sentenza impugnata, con argomentazioni immuni dai vizi denunciati, aveva chiarito le ragioni per cui il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la violazione della disciplina in materia di reddito di cittadinanza, anche con riguardo all’elemento psicologico del reato.

La Corte ribadisce il principio secondo cui, in tema di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore sui requisiti si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., integrando la norma richiamata il precetto penale di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Non ricorre neanche l’inevitabilità dell’ignoranza, non presentando la normativa connotati di cripticità tali da renderne oscuro il precetto, come affermato da Sez. 2, n. 23265 del 2024.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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