Patteggiamento in appello: rinuncia ai motivi e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30863 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello a opera dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., torna applicabile il principio secondo cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati. La rinuncia determina una preclusione processuale che impedisce di prendere cognizione delle questioni ormai non devolute, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che le riproponga, anche se rilevabili d’ufficio, salvo che non si traducano in illegalità della pena o investano la qualificazione giuridica del fatto. È invece ammissibile il ricorso che deduca vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia.

Il Fatto

La difesa dell’imputato e il Procuratore generale territoriale, davanti alla Corte di appello, hanno concordato l’accoglimento del motivo relativo all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la contestata aggravante, oltre alla misura della pena, con rinuncia a ogni altro motivo di censura. L’imputato ha poi proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la mancanza di congrua motivazione sulla commisurazione della pena.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La Corte muove dalla constatazione che, per effetto dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, la rinuncia ai motivi circoscrive la cognizione del giudice d’appello a quelli non oggetto di rinuncia.

Il collegio richiama il principio già elaborato nel vigore del similare istituto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, e ritiene che esso sia nuovamente applicabile (Sez. VI n. 35108 del 2003; Sez. V n. 3391 del 2009). Ne deriva che il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., data la radicale diversità tra l’applicazione della pena su richiesta e l’istituto in esame.

La rinuncia produce dunque una preclusione processuale: il ricorso per cassazione è inammissibile se investe questioni alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo, anche se rilevabili d’ufficio, purché non si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione o non riguardino la qualificazione giuridica del fatto (Sez. II n. 22002 del 2019; Sez. V n. 7333 del 2018; Sez. II n. 30990 del 2018; Sez. VI n. 41254 del 2019).

Il ricorso resta invece ammissibile quando deduca vizi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia. Nel caso concreto, la censura sulla commisurazione della pena è manifestamente infondata: la Corte di appello ha esposto che il trattamento sanzionatorio concordato è congruo e proporzionato rispetto alla gravità dei fatti, desunta dalle modalità della condotta, dal danno alla vittima e dall’intensità del dolo, oltre che dalla capacità a delinquere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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