Inammissibile il ricorso sulla correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 30866 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando la diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice di merito, si presenti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile. In tal caso la diversa qualificazione risulta conforme all’art. 111 cost. e all’art. 6 CEDU se l’imputato e il suo difensore hanno avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire sul contenuto dell’imputazione, anche mediante l’ordinario rimedio dell’impugnazione. Parimenti è legittimo il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti quando le circostanze di fatto lo rendono sintomatico di uno stato di alterazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per detenzione di tre coltelli a scatto, uno portato indosso e gli altri detenuti sul veicolo da lui condotto. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27.09.2024, aveva rigettato l’impugnazione, confermando la qualificazione del fatto in una fattispecie contravvenzionale diversa da quella contestata nell’imputazione originaria.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; l’insussistenza delle condizioni che legittimavano l’invito a sottoporsi ad accertamenti per l’assunzione di stupefacenti; la illegittimità della motivazione sul rigetto della doglianza concernente la confisca del veicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di appello aveva illustrato in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili le ragioni del rigetto: il ricorrente e il suo difensore erano stati posti in condizione, sin dall’inizio del processo, di interloquire sulla questione e di offrire spiegazioni sulla destinazione dei tre coltelli.

Il fatto storico, ha precisato la Corte, non era stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione. Pertanto risultava pertinente il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico per cui la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non è configurabile quando la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all’art. 111 cost. e all’art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori, secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile, rispetto al quale l’imputato e il difensore abbiano avuto la possibilità di interloquire anche attraverso l’impugnazione.

I precedenti richiamati a sostegno di tale conclusione sono Sez. 2, n. 46786 del 24.10.2014, Sez. 3, n. 18146 del 10.03.2021 e Sez. 4, n. 49175 del 13.11.2019. La Corte ha poi dichiarato privo di pregio il secondo motivo: il rifiuto opposto agli accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti era stato ritenuto penalmente rilevante sulla base di circostanze di fatto — la dilatazione delle pupille, l’alterazione della percezione, l’alternanza tra movimenti frenetici e lenti, la presenza di flaconi di metadone sulla vettura — valutate come sintomatiche dell’essere il soggetto sotto l’effetto di stupefacenti.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la legittimità del percorso motivazionale sotteso al rigetto della doglianza sulla confisca del veicolo, disposta in ragione della titolarità dello stesso in capo all’imputato, desunta dalle dichiarazioni del teste e dai verbali degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza e non smentita aliunde. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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