Inammissibile il ricorso che chiede un sindacato sul merito della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31050 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la motivazione sul giudizio di responsabilità, si traduca in una richiesta di sindacato sul merito delle valutazioni del giudice di appello e in una diversa ricostruzione dei fatti, in difetto di allegazione di specifici travisamenti di prova. Il vizio di motivazione è deducibile solo quando l’apparato argomentativo presenti mancanze o illogicità di macroscopica evidenza, non essendo il giudice dell’impugnazione tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni deduzione della parte. La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Con sentenza del 12 aprile 2022 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze aveva condannato l’imputato per tre episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva e per il delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, assolvendolo dai restanti reati. Su impugnazione di entrambe le parti, la Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’8 novembre 2024, ha parzialmente riformato la pronuncia, condannando l’imputato anche per bancarotta impropria da falso in bilancio e per bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava la motivazione sul giudizio di responsabilità relativo ai capi A2.1, A2.2 e A2.3. La Corte lo ha ritenuto incentrato su censure generiche, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, fuori dall’allegazione di specifici travisamenti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). L’apparato motivazionale, ha osservato, non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né a inesatta applicazione della legge penale.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, ha ricostruito i fatti secondo l’ipotesi accusatoria e ha risposto alle censure dell’atto di impugnazione, ritenendo implicitamente assorbite le questioni difensive incompatibili con la ricostruzione ritenuta fondata. Il giudice del gravame, si legge, non è tenuto ad analizzare approfonditamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Il secondo motivo, con cui la parte invocava l’art. 45 cod. pen. o l’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è stato dichiarato privo di specificità, perché meramente reiterativo di doglianze già disattese. La Corte di appello aveva rappresentato l’assenza dei presupposti per l’applicazione delle norme e il fatto che il mancato versamento dell’IVA già incassata derivava da scelte imprenditoriali effettuate a monte dall’imputato.
Il terzo motivo, sulla presunta inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per genericità, è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo il pubblico ministero contestato in modo analitico la sentenza di primo grado nella parte assolutoria sui capi A3 e A5. Il quarto motivo, sulla graduazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile, rientrando tali valutazioni nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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