Correzione dell’errore materiale e pena in continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 31248 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. è ammessa quando l’intervento sia imposto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, senza modificarne o sostituirne la sostanza. Nei provvedimenti emessi all’esito di udienza camerale la decisione si esplicita nell’intero contesto del provvedimento, mancando un dispositivo dotato di autonoma rilevanza, sicché il contrasto tra motivazione e dispositivo si risolve dando prevalenza alla motivazione. La determinazione della pena per i reati unificati a titolo di continuazione in sede esecutiva non è operazione meramente aritmetica, implicando valutazioni ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Ne consegue la legittimità del rimedio ex art. 130 cod. proc. pen. quando la lettura congiunta del provvedimento riveli che l’aumento per la continuazione della pena detentiva, omesso in dispositivo per mera svista, era già stato oggetto di motivata decisione.
Il Fatto
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Gorizia, con ordinanza, riconosceva la continuazione tra reati già unificati da un precedente provvedimento e quello di appropriazione indebita giudicato con sentenza divenuta definitiva il 13 aprile 2024, rideterminando la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 3.555 di multa.
Con successiva ordinanza resa ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., lo stesso Giudice correggeva l’entità della pena definitivamente determinata, indicandola in anni quattro mesi otto di reclusione, ferma la multa. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 130 cod. proc. pen.: la motivazione dell’ordinanza non indicava alcun aumento della pena detentiva ex art. 81 cod. pen., ma solo un aumento in termini di pena pecuniaria; mancava quindi un errore di calcolo da correggere, con conseguente modifica essenziale del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dal rilievo che la determinazione della pena per ciascuno dei reati unificati a titolo di continuazione anche in sede esecutiva, e dunque l’individuazione della pena base e dell’aumento per ciascun reato satellite, non è operazione meramente aritmetica, richiedendo valutazioni originali sui criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Collegio richiama quindi i limiti dell’art. 130 cod. proc. pen.: il rimedio è consentito quando l’intervento correttivo è imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, purché non comporti una sostanziale modifica o sostituzione della decisione assunta. Richiama sul punto Sez. 1 n. 42897 del 25.09.2013 e Sez. 1 n. 6784 del 25.01.2005, nonché il principio per cui l’errore, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, può subire interventi correttivi solo prima del giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione.
La Corte dà poi continuità all’orientamento che, nei provvedimenti camerali, risolve il contrasto tra motivazione e dispositivo dando prevalenza alla motivazione, poiché in tali atti la decisione è racchiusa nell’intero contesto del provvedimento e manca un dispositivo di autonoma rilevanza. Richiama Sez. 1 n. 11873 del 19.12.2014 e Sez. 1 n. 8071 dell’11.02.2010. Segnala peraltro che la giurisprudenza di legittimità non è univoca sui criteri generali di prevalenza, citando Sez. 3 n. 3969 del 25.09.2018 e Sez. 4 n. 43419 del 29.09.2015.
Applicando tali principi, la lettura congiunta di dispositivo e motivazione dell’ordinanza camerale corretta mostra che il Giudice dell’esecuzione, nel riepilogare l’entità della pena, la indica in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.550 di multa. La motivazione rende dunque conto del fatto che l’aumento rispetto alla pena preesistente riguardava non solo la pena pecuniaria indicata in dispositivo per mera svista, ma anche quella detentiva, pur non specificata nel dispositivo.
Il rimedio ex art. 130 cod. proc. pen. è pertanto legittimo, risolvendosi in espressione dell’interpretazione del complessivo contenuto del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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