Attenuanti generiche e dosimetria: motivazione insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31397 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. L’onere motivazionale in ordine alla misura della pena è adempiuto allorché sia indicato l’elemento ritenuto prevalente, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma essendo sufficiente, in una visione globale, l’indicazione di quelli reputati rilevanti e decisivi. Ai fini della diminuente del danno patrimoniale di speciale tenuità, occorre considerare il danno in sé, in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve ma di rilevanza minima o quasi trascurabile; tale giudizio, rimesso al giudice di merito, se immune da vizi logico-giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorsi distinti avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Il primo ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena; il secondo censura la ritenuta sussistenza delle aggravanti dell’uso dell’arma e del travisamento, nonché il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve.

La questione giunge davanti alla Corte di cassazione perché i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione sui punti indicati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo del primo ricorrente, relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, e lo dichiara manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata è adeguata: il diniego della diminuente e il giudizio di congruità della sanzione si incentrano sui precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, ritenuti significativi di capacità a delinquere, e sull’assenza di una condotta realmente collaborativa.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017, Rv. 271269).

Quanto alla misura della pena, la Corte osserva che l’onere motivazionale è adempiuto allorché sia indicato l’elemento, sempre tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente. Il giudice non è tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti: in una visione globale è sufficiente l’indicazione di quelli reputati rilevanti e decisivi (Sez. U n. 5519 del 21.04.1979, Rv. 142252; Sez. 3 n. 1182 del 17.10.2007, Rv. 238851; Sez. 5 n. 5582 del 30.09.2013, Rv. 259142; Sez. 3 n. 6877 del 26.10.2016, Rv. 269196; Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243; Sez. 3 n. 29968 del 22.02.2019, Rv. 276288).

Passando ai motivi del secondo ricorrente, la Corte li ritiene privi di specificità, in quanto meramente reiterativi di censure già dedotte in appello e compiutamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondati. Il collegio di merito ha correttamente applicato l’art. 59, comma secondo, cod. pen., esplicitando le ragioni per cui le aggravanti dell’uso dell’arma e del travisamento, di natura oggettiva, erano configurabili anche a carico dell’imputato che aveva svolto la funzione di palo nella rapina.

Quanto al diniego della diminuente del danno patrimoniale lieve, la Corte rileva che la Corte di appello ha motivato in modo congruo, valorizzando l’apprezzabile entità della somma trafugata, pari a euro 690,00. Ai fini dell’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve ma di rilevanza minima o quasi trascurabile; tale giudizio, rimesso al giudice di merito, se immune da vizi logico-giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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