Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove dichiarative (Cass. pen. Sez. VII n. 31459 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il controllo di legittimità resta nei limiti del vizio di motivazione e dell’illogicità manifesta. Le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applica l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, più penetrante e rigorosa di quella riservata a qualsiasi testimone e sorretta da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., e richiedono motivazione solo sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, nei gradi di merito, del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. La sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il 06.12.2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la scorrettezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; l’eccessività della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non è stato ammesso. Il ricorrente contestava la logicità della motivazione muovendo da un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni delle persone offese. La Corte ha ricordato che alla cassazione è precluso non solo il sindacato sulla valutazione delle risultanze processuali, ma anche la verifica della tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con altri modelli di ragionamento esterni, richiamando le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000.
Il giudice di merito, secondo la Corte, ha esplicitato con motivazione esente da vizi logici le ragioni dell’attendibilità, linearità e coerenza delle dichiarazioni delle persone offese. Sul punto la Corte ha ribadito che tali dichiarazioni, cui non si applicano le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono da sole fondare l’affermazione di penale responsabilità, purché la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto sia più penetrante e rigorosa rispetto a quella riservata a qualsiasi testimone e sia corredata da idonea motivazione (Sez. II n. 43278 del 24.09.2015).
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche poggia su motivazione priva di evidenti illogicità. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. II n. 23903 del 15.07.2020; Sez. III n. 1913 del 20.12.2018; Sez. V n. 43952 del 13.04.2017; Sez. II n. 3896 del 20.01.2016).
Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta assolto mediante un congruo riferimento agli elementi decisivi, con riguardo alla particolare offensività della condotta.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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