Presentazione del documento falso equivale a declinare le generalità (Cass. pen. Sez. VII n. 31705 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consegna del documento di identità all’autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità, con la conseguenza che risponde del reato di false dichiarazioni sulla identità colui che si limiti a esibire un documento falso senza proferire alcuna dichiarazione. Tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e quello di cui all’art. 496 cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, perché le fattispecie descrivono condotte differenti — il possesso e la dichiarazione falsa — che pertanto concorrono. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi da tale valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, con condanna confermata dalla Corte di Appello di Roma, per due reati uniti dal vincolo della continuazione. Il capo A riguarda la falsità materiale commessa da un privato e il possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482 e 497-bis, comma 2, cod. pen.; il capo B riguarda le false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali di cui all’art. 496 cod. pen. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato di cui al capo B, che sarebbe interamente assorbito nella condotta contestata al capo A. Con il secondo motivo ha contestato la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando entrambi i motivi e rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo, il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha chiarito che non rileva il fatto che l’imputato non abbia declinato false generalità, essendosi limitato a consegnare i documenti richiestigli.

Il principio applicato è netto: la presentazione del documento di identità all’autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nel documento stesso. Ne deriva che la condotta del capo B non resta assorbita nella falsificazione documentale, ma integra autonomamente il reato di cui all’art. 496 cod. pen.

Il giudice di merito ha inoltre escluso, contrariamente alla tesi difensiva, che tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi (capo A) e quello di false dichiarazioni sulla identità personale (capo B) possa configurarsi un rapporto di specialità. Si tratta di fattispecie che descrivono condotte differenti — il possesso e le dichiarazioni false — e che pertanto concorrono.

Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il riferimento è alla giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione: Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014 e Sez. 6 n. 34364 del 16/06/2010.

La Corte territoriale ha escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione, valorizzando la gravità del fatto, la negativa personalità del ricorrente e l’assenza di successiva resipiscenza. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *