Recidiva compatibile con il reato associativo permanente e sindacato sulla pena (Cass. pen. Sez. VI n. 31907 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva non è strutturalmente incompatibile con i reati di durata e può essere applicata anche al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso. Ai fini della recidiva reiterata è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, essendo sufficiente che, successivamente a tale irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretta da sufficiente motivazione. Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’obbligo di motivazione indicando le ragioni ostative alla concessione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato rinviato a giudizio per plurimi delitti, tra cui la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, aggravati dalla recidiva specifica e reiterata. Il Tribunale lo aveva dichiarato responsabile di alcuni capi, riconoscendo la recidiva e la continuazione, e lo aveva condannato a una pena detentiva superiore ai ventidue anni. La Corte di appello, in parziale riforma e ritenuta la continuazione con un reato già giudicato, aveva rideterminato la pena in ventidue anni di reclusione, confermando nel resto.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: dal travisamento delle intercettazioni alla qualificazione del fatto come estorsione invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dall’intestazione fittizia di beni all’incompatibilità della recidiva con il reato associativo, fino all’eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i motivi. Quanto al primo, ha ribadito che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità. Le censure difensive, offrendo frammenti probatori, sollecitavano una rivalutazione non consentita; per l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione deve essere interno all’atto-sentenza, non frutto di una rivisitazione critica del materiale probatorio.

Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 (Filardo): il concorso del terzo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile solo quando questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori. Nella specie il ricorrente aveva perseguito un interesse proprio, con modalità tipicamente mafiose connotate da gravi minacce.

Analogamente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull’art. 512-bis cod. pen., essendo congruamente motivata la finalità elusiva delle misure di prevenzione, e ha qualificato come inammissibile per novità la doglianza sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., poiché non dedotta con i motivi di appello e riferita a una sentenza successiva e relativa a imputato giudicato con diverso rito.

Sul quarto motivo la Corte ha affermato il principio centrale: la recidiva non è strutturalmente incompatibile con i reati di durata e può applicarsi ai reati permanenti. È sufficiente che una minima parte del nuovo reato sia posta in essere dopo l’irrevocabilità della precedente condanna, come nel caso di specie, ove la permanenza associativa si era protratta ben oltre il giudicato richiamato.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sottraendosi al sindacato di legittimità salvo mero arbitrio o ragionamento illogico, e che il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice indichi le ragioni ostative.

Nota della Redazione

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