Pericolosità sociale e confisca: i fatti vanno letti in chiave sistemica (Cass. pen. Sez. VI n. 37215 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità sociale non richiede la contiguità temporale dei fatti, ma può fondarsi sulla loro lettura unitaria e sistemica. Il giudice di merito può valorizzare condotte anche risalenti e distanti nel tempo, purché emerga una cointeressenza, una connessione intrinseca e un’abitualità nel commettere reati lucro-genetici. A tal fine rilevano l’assenza di redditi dichiarati e di attività lavorativa continuativa, la sproporzione tra esborsi e redditi e il tenore di vita incompatibile con le entrate lecite. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con la motivazione, solleciti un diverso apprezzamento delle prove.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato il decreto con cui, nei confronti di due proposti, è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e disposta la confisca di alcuni beni. I proposti sono stati ritenuti portatori di pericolosità generica e qualificata; la figlia di uno di essi è intervenuta come terza interessata.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i proposti e la terza interessata, deducendo violazione di legge. Si sostiene che i giudici di merito avrebbero “riempito” il lungo intervallo tra l’ultima condotta accertata e le condotte più recenti, collegando in modo irrituale fatti tra loro distanti e costruendo un giudizio di pericolosità su una soluzione di continuità. Si censurano altresì il giudizio di sproporzione e la valutazione sulla provenienza lecita delle somme.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara i ricorsi infondati, valutandone congiuntamente i motivi. Quanto al giudizio di pericolosità, la Corte territoriale aveva valorizzato, per una proposta, il diretto coinvolgimento in un furto del 2022, la condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. per quattro condotte commesse tra il 2020 e il 2022, l’indebito conseguimento del reddito di cittadinanza e cinque condanne per furto tra il 1998 e il 2013.
Per l’altro proposto erano state valorizzate le numerose condanne per furti commessi tra il 2009 e il 2014, una ricettazione del 2017 e la condanna ex art. 512-bis cod. pen. In entrambi i casi rilievo decisivo hanno assunto alcune conversazioni intercettate, dal contenuto obiettivamente univoco, ritenute rivelatrici di un coinvolgimento sistematico e non occasionale in traffici delittuosi lucro-genetici.
La Corte di legittimità condivide il percorso del giudice di merito: i fatti, pur singolarmente attribuibili a ciascun proposto, evidenziano una cointeressenza, un reciproco coinvolgimento e una connessione intrinseca, da cui emerge l’abitualità di entrambi nel commettere reati lucro-genetici. Il quadro è completato dall’assenza di redditi dichiarati dal 2014 al 2022, dall’assenza di attività lavorativa continuativa e da una sproporzione quantificata dalla Corte territoriale.
La motivazione ha inoltre spiegato perché non assumano rilievo decisivo le deduzioni difensive sul valore dei lavori di ristrutturazione, sull’acquisto del veicolo mediante finanziamento e su altri esborsi. Su tale base i ricorsi risultano strutturalmente infondati, ai limiti dell’inammissibilità, perché non si confrontano con la motivazione e sollecitano, in realtà, un nuovo accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità.
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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