Rinvio sul solo aumento da continuazione e obbligo di motivazione analitica (Cass. pen. Sez. VII n. 36657 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente e non può riesaminare i punti ormai coperti dal giudicato. Quando la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente agli aumenti disposti a titolo di continuazione, il giudice del rinvio deve rideterminare la pena finale apprezzando, per ciascun reato satellite, l’incidenza delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti. L’obbligo di motivazione è assolto con argomentazione logica che ancori l’aumento alla gravità delle singole contestazioni, senza necessità di una rinnovata valutazione complessiva dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. È manifestamente infondato il motivo che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contesti l’osservanza dei principi del rinvio in presenza di una decisione che vi si sia puntualmente attenuta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, riformava la sentenza del Gup del Tribunale di Foggia e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena per i reati di cui agli art. 416 cod. pen. e art. 512 bis cod. pen., confermando nel resto.
Il rinvio era stato disposto da questa Corte, Sez. III n. 19337 del 10.4.2025, che aveva annullato la precedente sentenza d’appello limitatamente agli aumenti per continuazione, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte territoriale. Il condannato ricorre deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 81 e 62 bis cod. pen., assumendo l’inosservanza dei principi dettati dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
Il motivo è manifestamente infondato. La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudicato cautelare: la sentenza rescindente aveva censurato la precedente decisione d’appello solo per gli aumenti da continuazione, dopo che le attenuanti generiche erano state concesse per ragioni prettamente soggettive, legate al buon comportamento processuale.
Da quella premessa derivava un preciso corollario: il giudizio sulle attenuanti doveva riferirsi a tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, apprezzando l’incidenza delle circostanze ritenute prevalenti anche sui reati satellite. Il giudice del rinvio non poteva quindi limitarsi a confermare gli aumenti, ma doveva rideterminarli.
La Corte d’appello di Bari, si legge nell’ordinanza, si è mossa «nel perimetro di quanto statuito dalla sentenza rescindente», determinando con motivazione logica l’aumento per ciascun reato e puntualmente giustificandolo in ragione della gravità delle singole contestazioni. È questo il passaggio che sostiene il rigetto: la censura del ricorrente postula un obbligo di rinnovata valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. che il giudice del rinvio non era tenuto ad assolvere, una volta rispettato il dictum rescindente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali. Alla declaratoria consegue la condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esclusa la colpa attenuante secondo i criteri enunciati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso