Inammissibile ricorso su limiti di velocità e concorso colposo della vittima (Cass. pen. Sez. III n. 32028 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio avente ad oggetto il solo profilo del concorso colposo della vittima, il ricorrente che deduca l’esistenza di un limite minimo di velocità o la configurabilità di un intralcio alla circolazione è tenuto a provare i fatti obiettivi da cui desumere l’obbligo di tenere una determinata velocità. In assenza di un limite minimo posto dalla legge e di tale prova, non può ritenersi sussistente alcun intralcio alla circolazione. È inammissibile per genericità il ricorso che non si confronti con la motivazione impugnata e ripeta le censure di merito, valorizzando arbitrariamente elementi la cui rilevanza è stata motivatamente esclusa. La mancata indicazione del tipo e della pena del reato asseritamente depenalizzato rende generica la doglianza sulla sospensione condizionale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un sinistro autostradale nel quale il conducente di un autobus tamponava l’autovettura che lo precedeva, cagionando la morte del passeggero di quest’ultima. Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 589 cod. pen.; la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, ha confermato la responsabilità penale quanto al profilo del concorso di colpa della conducente dell’altro veicolo.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi sulla valutazione della condotta della conducente tamponata, sul nesso di causalità e sulla sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità. La difesa, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita a ribadire una prospettazione fattuale basata sulla arbitraria valorizzazione di elementi la cui rilevanza è stata motivatamente esclusa, quali il limite di velocità inferiore, l’intralcio alla circolazione e l’incidenza causale dell’omessa segnalazione della pretesa avaria.

Sul primo motivo, concernente il mancato esame del concorso colposo della vittima, il giudice di merito ha esaustivamente escluso che, nel tratto autostradale e nella corsia in questione, esistesse un limite minimo di velocità. Ne consegue che la conducente tamponata viaggiava a velocità consentita ed è stata colpita per la negligente condotta di guida dell’imputato, che non si era avveduto della sua presenza.

Quanto ai motivi sulla velocità e sull’intralcio, la Corte ribadisce che, in assenza di un limite minimo posto dalla legge, spetta all’imputato provare l’esistenza di quel limite nel tratto di strada o di fatti obiettivi da cui dedurre l’obbligo di tenere almeno quella velocità. Mancando tale indicazione, nessun intralcio alla circolazione poteva sussistere, risultando la velocità compatibile con la marcia nella corsia centrale.

Sul motivo relativo all’avaria del veicolo tamponato, il giudice di merito ha escluso la rilevanza di tale elemento quale indice del concorso colposo, evidenziando che l’imputato era pienamente in grado di vedere il veicolo a distanza, in pieno giorno, traendone la logica conseguenza che avrebbe potuto agevolmente evitare il tamponamento. La causalità dell’avaria rispetto al sinistro è stata ritenuta non provata per la genericità degli elementi addotti.

Quanto alla prospettata massima di esperienza sulla velocità di circolazione autostradale, essa non trova riscontro nel corpo normativo e il ricorrente non ha indicato i dati oggettivi che ne avrebbero imposto l’applicazione. Il motivo sulla sospensione condizionale è parimenti generico, non essendo fornita alcuna informazione sul tipo e sulla pena del reato asseritamente depenalizzato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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